Ristoro COVID alle RSA ancorato al budget contrattualizzato (TAR Lombardia n. 1197 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo una tantum riconosciuto alle strutture private per l’emergenza pandemica è legittimamente parametrato al budget contrattualizzato ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, e non al solo accreditamento. Il ristoro compensa la sola percentuale di budget risultante dalla somma tra la produzione erogata entro budget e i costi fissi sostenuti e rendicontati per il periodo di sospensione delle attività. Il budget annuale costituisce il limite massimo della spesa posta a carico del servizio sanitario regionale. La mancata contrattualizzazione di parte dei posti letto non integra disparità di trattamento, poiché la misura mira a preservare il numero dei posti contrattualizzati a carico del servizio sanitario. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma statale per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Il Fatto

Una società gestore di una residenza sanitaria assistenziale accreditata per tutti i posti letto e contrattualizzata solo per una parte minore degli stessi impugnava la deliberazione di Giunta regionale che, in attuazione dell’art. 1, comma 495 della legge n. 178/2020, dettava le indicazioni operative per il riconoscimento di un contributo una tantum alle strutture private contrattualizzate.

La ricorrente deduceva la nullità del provvedimento per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., chiedendo di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma statale, e, in via subordinata, l’eccesso di potere per disparità di trattamento tra operatori contrattualizzati e solo accreditati. La Regione resisteva, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza, e il ricorso giungeva alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha soprasseduto all’esame delle questioni in rito, respingendo il ricorso nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale. Ha quindi esaminato la ratio dell’art. 1, comma 495 della legge n. 178/2020, rilevando la sostanziale specularità con l’art. 4, comma 5 bis del d.l. n. 34/2020.

Il Tribunale ha ricostruito la funzione della misura: garantire alle strutture accreditate e contrattualizzate il ristoro della sola percentuale di budget risultante dalla somma tra la produzione effettivamente erogata e i costi fissi sostenuti per la sospensione. Il budget annuale rappresenta il parametro di calcolo e il limite massimo del contributo, in coerenza con la garanzia dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale.

Ha aderito alla sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 3992 del 29 febbraio 2024, che valorizza la nota interpretativa del Ministero della Salute del 26 febbraio 2021. Da essa ha tratto i canoni secondo cui il dato letterale ancora il ristoro al budget contrattualizzato e nessun ristoro è dovuto ove la struttura abbia raggiunto il budget annuale. Ha richiamato, inoltre, la sentenza della Sezione III n. 1229 del 27 maggio 2022 e i principi della Corte costituzionale n. 356 del 1992 e n. 203 del 2016, sul limite invalicabile delle risorse disponibili.

Ha escluso l’irragionevolezza della norma, poiché il meccanismo compensativo mira a mantenere stabile il numero dei posti letto contrattualizzati, evitando il disimpegno delle strutture. Ha respinto anche il secondo motivo: le critiche alle regole del sistema sociosanitario regionale esulano dal thema decidendum, e difetta la disparità di trattamento, poiché l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 esclude che il solo accreditamento vincoli le aziende alla remunerazione. La struttura, già contrattualizzata dal 2011, non è riconducibile alle nuove strutture accreditate. Il rigetto ha travolto l’istanza risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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