Inottemperanza del verificatore e reiterazione dell’istruttoria: il giudice amministrativo rinnova la verificazione e dispone l’avviso di conseguenze penali (TAR Puglia n. 866 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del verificatore ex art. 66 c.p.a. impone al professionista l’obbligo di prestare il proprio ufficio e di adempiere al mandato ricevuto; il rifiuto o l’abbandono ingiustificato dell’incarico integrano i reati di cui agli artt. 366 e 650 cod. pen. In caso di mancato deposito della relazione di verificazione nel termine assegnato, il giudice amministrativo può disporre la rinnovazione degli incombenti istruttori, assegnando un nuovo termine al verificatore, con espresso avviso delle conseguenze penali e della possibile trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione dei reati di cui agli artt. 328, comma 1, 366 e 650 cod. pen.
Il Fatto
Un militare in congedo, già arruolato nella Marina Militare e assegnato a un reparto altamente operativo, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “scoliosi lombare destra convessa”, con conseguente concessione dell’equo indennizzo. L’Amministrazione della Difesa aveva rigettato la domanda, aderendo al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, secondo cui l’infermità avrebbe etiopatogenesi costituzionale. Avverso il diniego, il militare aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo violazione del giudicato e vizi di motivazione.
Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto una verificazione tecnica, affidata a un Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Ortopedia, per accertare la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e l’insorgenza della patologia. Il verificatore nominato non aveva però depositato la relazione peritale nel termine assegnato, nonostante le numerose ordinanze di rinnovazione degli incombenti istruttori e le sollecitazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato che il verificatore, regolarmente nominato con ordinanza collegiale e sollecitato con successive ordinanze, non aveva provveduto al deposito della relazione finale di verificazione, né aveva formulato richiesta di proroga del termine, nonostante l’avvenuta accettazione dell’incarico. Il Collegio ha quindi ritenuto indispensabile, ai fini del decidere, rinnovare gli incombenti istruttori già disposti, assegnando un nuovo termine di giorni sessanta per l’adempimento.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, una volta nominato dal giudice, il verificatore ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio e di svolgere il mandato ricevuto. Il rifiuto ingiustificato o l’abbandono ingiustificato dell’incarico integrano reati, tra cui il rifiuto di ufficio legalmente dovuto, punibile ai sensi dell’art. 366 cod. pen. Il Collegio ha inoltre precisato che, in caso di ulteriore inadempimento, si sarebbe provveduto alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione dei reati di cui agli artt. 328, comma 1, 366 e 650 cod. pen., nonché all’eventuale accompagnamento coattivo per l’espletamento della verificazione.
La decisione si fonda sulla natura doverosa dell’incarico di verificatore, che costituisce espressione dei poteri istruttori del giudice amministrativo, e sulla necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, garantendo l’acquisizione degli elementi tecnici indispensabili per la decisione del merito. Il Tribunale ha pertanto sospeso ogni pronuncia nel merito, rinviando la causa a una successiva udienza pubblica per il prosieguo della trattazione.
Nota della Redazione
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