Carenza di fumus e periculum nel rigetto della cautela edilizia (TAR Puglia n. 329 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare il ricorso avverso un titolo edilizio in sanatoria e le successive SCIA è privo del fumus boni iuris quando l’azione appare prima facie carente delle condizioni dell’azione in capo al ricorrente, indipendentemente da profili di tardività. Il periculum in mora non è ravvisabile se il pregiudizio lamentato è già concretamente realizzato e le misure interinali richieste non risultano funzionali a scongiurarlo, mancando un’utilità concreta per l’istante. In tale evenienza l’istanza cautelare è rigettata, con condanna alle spese di lite della fase ai sensi del principio di soccombenza.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune per i fabbricati di proprietà del controinteressato, nonché il provvedimento di approvazione delle SCIA e della SCA relative all’attività artigianale e commerciale ivi esercitata. L’istante esponeva un pregiudizio derivante dall’intervenuta separazione degli impianti idrici e fognari al servizio dei locali di pianterreno dall’edificio. Nella camera di consiglio il controinteressato sollevava eccezioni preliminari sulla carenza delle condizioni dell’azione; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Le eccezioni preliminari del controinteressato circa la carenza delle condizioni dell’azione non sono apparse prima facie infondate, restando assorbita ogni valutazione sui profili di tardività del ricorso.
Il Tribunale ha poi escluso il periculum in mora: il pregiudizio prospettato dalla ricorrente era ricollegato alla separazione degli impianti di approvvigionamento idrico e fognario, circostanza già pacificamente realizzatasi. La misura cautelare non poteva pertanto prevenire un danno ormai consumato.
Infine, le misure interinali richieste, a prescindere da possibili profili di inammissibilità di alcune di esse, sono state ritenute prive di concreta utilità per l’istante, non essendo in ogni caso funzionali a scongiurare il pregiudizio lamentato.
Alla luce di tali considerazioni l’istanza cautelare è stata rigettata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controinteressato, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, e nulla nei confronti dell’Amministrazione non costituita.
Nota della Redazione
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