Superminimo non assorbibile se invariato nel tempo rileva condotta successiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24475 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di superminimo individuale, l’accertamento della volontà delle parti di escluderne l’assorbibilità nei successivi incrementi previsti dalla contrattazione collettiva si sostanzia in un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. L’interpretazione del contratto non può arrestarsi al tenore letterale delle clausole, ma deve considerare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione dell’accordo. La circostanza che il superminimo sia rimasto inalterato nel tempo, nonostante i rinnovi contrattuali, costituisce indice rivelatore della comune intenzione di attribuire all’eccedenza retributiva natura di compenso non assorbibile. La compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. può essere disposta, oltre che per soccombenza reciproca, in presenza di contrasti giurisprudenziali, il cui apprezzamento circa la gravità ed eccezionalità non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto al lavoratore, nella misura in godimento a gennaio 2018, condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente detratte a partire dal mese successivo. I giudici di merito avevano fondato tale decisione sulla circostanza, pacifica tra le parti, che l’importo del superminimo fosse rimasto inalterato nel tempo, pur a fronte dei molteplici incrementi retributivi intervenuti in occasione dei rinnovi contrattuali, desumendone la volontà negoziale di escluderne l’assorbibilità.
Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 1362, comma 2, cod. civ.; il lavoratore ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale avverso la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato infondato il motivo di ricorso principale, richiamando il precedente di Cass. n. 13192/2025, reso in una controversia analoga. La Corte ha ribadito che, a norma dell’art. 1362 cod. civ., il dato testuale del contratto non è decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, poiché il processo interpretativo deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare. L’interpretazione del contratto costituisce un percorso circolare, che impone di verificare la coerenza dell’intenzione così ricostruita con la condotta complessiva dei contraenti, ivi compreso il loro comportamento successivo.
La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente attribuito valenza alla circostanza che il superminimo fosse rimasto inalterato nonostante gli incrementi retributivi intervenuti con i rinnovi contrattuali, quale indice rivelatore dell’originaria volontà negoziale di escluderne l’assorbibilità. Tale ricostruzione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la non assorbibilità del superminimo quando le parti ne abbiano attribuito la natura di compenso speciale, ancorato a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni, sorretto da un autonomo titolo. L’indagine probatoria sulla sussistenza di tali pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro portata derogatoria alla regola generale dell’assorbimento sono riservate al giudice del merito.
La Corte ha altresì precisato che l’accertamento della volontà negli atti di autonomia privata si sostanzia in un accertamento di fatto, che non può essere scalfito da doglianze che si limitino a proporre interpretazioni alternative, senza dedurre specifici vizi motivazionali. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha escluso che la compensazione integrale delle spese disposta dalla Corte d’Appello possa ritenersi illegittima, atteso che il sindacato di legittimità non può spingersi a misurare la gravità e l’eccezionalità dei motivi posti a fondamento della deroga, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. Nella specie, la motivazione fondata sui “numerosi contrasti giurisprudenziali di merito nella materia” è stata ritenuta idonea a sorreggere la statuizione.
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Nota della Redazione
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