NASpI e dimissioni per giusta causa: non basta la distanza da trasferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10559 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015 presuppone la verifica che le dimissioni siano rese per giusta causa. Tale verifica richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro, integranti un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero una condotta idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il trasferimento ad altra sede, ancorché a notevole distanza, non è di per sé sufficiente a integrare la giusta causa, ove non sia accertata l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano e, quindi, la natura involontaria della disoccupazione.
Il Fatto
Il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni a seguito del trasferimento della sede di lavoro da Genova a Catania, chiedendo il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’Appello di Genova, in riforma, l’aveva accolta, ritenendo che la notevole distanza del nuovo luogo di lavoro dalla residenza del dipendente e l’impossibilità di prestarvi attività integrassero una giusta causa di recesso, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui l’INPS deduceva la violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015 in relazione agli artt. 2103 e 2119 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non aver verificato l’esistenza di un grave inadempimento datoriale. La Corte territoriale aveva, infatti, prescinto da tale accertamento, valorizzando in via esclusiva la distanza tra la sede di origine e quella di trasferimento.
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato. Ha ricordato che la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione opera ogniqualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto pur potendo proseguire il rapporto, richiamando il precedente di Cass. n. 23039 del 22/08/2024. Ha quindi affermato che la legittimità del recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., non può prescindere dalla verifica dell’inadempimento del datore di lavoro, la cui sussistenza va accertata alla luce del potere di trasferimento disciplinato dall’art. 2103 cod. civ., che richiede la presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
La sola notevole distanza conseguente al trasferimento, ha precisato la Corte, non è elemento di per sé sufficiente a configurare la giusta causa delle dimissioni, dovendosi invece verificare in concreto se essa sia espressione di un inadempimento o comunque di una condotta datoriale idonea a ledere il vincolo fiduciario. A sostegno di tale impostazione sono richiamate le pronunce di Cass. n. 12565/2017, Cass. n. 25384/2015 e Cass. n. 3136/2015.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, affinché rivaluti la sussistenza della giusta causa delle dimissioni attenendosi al principio di diritto enunciato, provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.