Inammissibile il ricorso INPS sull’inquadramento per mobilità volontaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17053 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, le censure che non si confrontano con il decisum della sentenza impugnata e che fanno leva su un’impropria valorizzazione del principio di non contestazione sono inammissibili, poiché tale principio riguarda esclusivamente i fatti e non le qualificazioni giuridiche. Ai fini dell’inquadramento del dipendente transitato per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, rileva la categoria posseduta al momento del transito e non il possesso di una determinata professionalità. Le posizioni economiche interne alla categoria costituiscono posizioni distinte, cui corrisponde un differente contenuto professionale, e il loro conseguimento richiede la stessa procedura selettiva prevista per il passaggio da una categoria all’altra. L’omesso esame di deduzioni critiche non integra il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo.

Il Fatto

Il dipendente, transitato per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 dal Comune presso l’INPS con effetto dal 1.5.2003, era stato inquadrato nei ruoli dell’istituto con qualifica C3. A seguito di una procedura selettiva di natura concorsuale, dal 1.1.2010 era stato inquadrato nel profilo C4. Nel giugno 2014 l’INPS gli aveva notificato una nota con cui assumeva che la qualifica C3 era stata erroneamente attribuita all’atto dell’immissione nei ruoli, procedendo al recupero delle differenze retributive tra posizione C4 e C3 erogate dal 1.1.2010.

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la legittimità dell’inquadramento nel profilo C4 e l’illegittimità del recupero. La Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS, ha rigettato la domanda del lavoratore diretta al riconoscimento del profilo C4 dal 1.1.2010 e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha riconosciuto il diritto all’inquadramento nel profilo C3 dal 1.5.2003 e nel profilo C4 dal 1.1.2010 al 2017. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, per connessione logica, e li dichiara inammissibili. Il primo motivo censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l’erroneo inquadramento iniziale aveva precluso il conseguimento della posizione C4 dal 1.1.2010, per difetto del requisito di partecipazione alla selezione interna. Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 7 del CCNL del 31.3.1999 del comparto Regioni-Enti locali, nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e l’omesso esame di deduzioni critiche dell’INPS.

Il punto centrale è che le censure non si confrontano con il decisum. Dalla sentenza impugnata risulta che il lavoratore, dapprima inquadrato nel livello D1, al momento del transito aveva conseguito il D3 del CCNL Enti Locali, corrispondente al livello C3 del CCNL EPNE. La ricorrente, nel sostenere che prima del 31.12.2006 il ricorrente non era in possesso della posizione C3, fa leva su un’impropria valorizzazione del principio di non contestazione, che riguarda solo i fatti e non le qualificazioni giuridiche.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui per il passaggio all’interno della categoria D a una posizione economica superiore è prevista la stessa procedura selettiva richiesta per il passaggio da una categoria all’altra, trattandosi di posizioni economiche distinte, cui corrisponde un differente contenuto professionale in ragione della diversa professionalità di provenienza (ex VII e ex VIII qualifica funzionale; Cass. n. 20070/2015). In particolare, solo per i profili professionali ascrivibili alla VIII qualifica funzionale, secondo la disciplina del d.P.R. n. 347/1983 come integrato dal d.P.R. n. 333/1990, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3, mentre il personale rientrante nella VII qualifica funzionale doveva partecipare a una procedura selettiva per avanzare mediante le progressioni economiche dal livello D1 (Cass. n. 25667/2024).

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’omesso esame di deduzioni critiche non rientra nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che configura un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, avente carattere decisivo, la cui esistenza risulti dagli atti processuali oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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