Il diritto alla prestazione del Fondo di Garanzia non è condizionato dalla prescrizione dei contributi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3337 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intervento del Fondo di Garanzia istituito dall’art. 2 della legge n. 297/1982, il diritto del lavoratore alla prestazione per il trattamento di fine rapporto non è condizionato dall’effettivo adempimento dell’obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro né dalla mancata prescrizione di tale obbligazione. Il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall’art. 2116 c.c., trova applicazione come regola di carattere generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere la limitazione dell’automatismo al caso in cui non sia prescritto il diritto dell’ente previdenziale alla percezione dei contributi. Una simile limitazione non sussiste per le prestazioni del Fondo di Garanzia, in difetto di specifica indicazione normativa, diversamente dalle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, per le quali vige il principio di “parziale automaticità”.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, aveva ottenuto dal Tribunale la condanna dell’INPS a corrispondergli il trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia. La Corte d’Appello di Firenze aveva respinto il gravame dell’Istituto, accertando autonomamente il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società, anche sulla base della documentazione prodotta e del modello SR 52 sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale.
L’INPS ricorreva per cassazione, deducendo, con un primo motivo, l’insufficienza dell’accertamento del rapporto di lavoro svolto nel giudizio di merito e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 2 della legge n. 297/1982 per avere la Corte territoriale riconosciuto la tutela del Fondo nonostante l’intervenuta prescrizione dei contributi, con conseguente non operatività del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, poiché le censure non si confrontano specificamente con la decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, non si era limitata a recepire l’accertamento contenuto nel decreto del Tribunale, ma aveva compiuto un autonomo accertamento del rapporto di lavoro, ricavandolo dall’esame dei documenti prodotti e, solo in una prospettiva più ampia, aveva valutato anche l’accertamento fallimentare come elemento corroborante. Il ragionamento dei giudici d’appello si fondava, quindi, su un apprezzamento complessivo degli elementi probatori che le censure incentrate sulla non vincolatività del giudicato fallimentare non valgono a incrinare.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama i principi già espressi da Cass. n. 15589 del 2017 e sviluppati dalle recenti pronunce Cass. nn. 23591 e 24807 del 2025, in base ai quali, con riferimento alle prestazioni economiche a carico del Fondo di Garanzia, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento dell’obbligazione contributiva o alla mancata prescrizione della stessa.
Il principio di automaticità delle prestazioni, come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera come regola di carattere generale e può essere derogato solo da disposizioni di legge che espressamente prevedano la limitazione dell’automatismo. In difetto di una specifica indicazione normativa, alcuna limitazione derivante dalla prescrizione dei contributi sussiste per la prestazione di competenza del Fondo di Garanzia, diversamente dalle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, per le quali l’art. 27, comma 2, del R.D.L. n. 636/1939 stabilisce il principio di “parziale automaticità”.
La Corte osserva, infine, che una limitazione delle prestazioni del Fondo entro il limite della prescrizione dei contributi vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza proprio nelle situazioni che reclamano con maggiore urgenza l’intervento solidaristico richiesto dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione europea. Il ricorso è, pertanto, rigettato nel suo complesso, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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