Inquadramento primo dirigente universitario e procedura selettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1894 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento nella qualifica di primo dirigente del personale universitario non docente appartenente ai ruoli direttivi ad esaurimento non consegue in via automatica all’anzianità maturata. L’art. 16 l. n. 808/1977, nel prevedere la ricostruzione di carriera e l’inquadramento nelle qualifiche superiori per le carriere articolate in più qualifiche, non deroga al procedimento selettivo previsto per il conferimento delle qualifiche dirigenziali. L’art. 1, comma 11, l. n. 38/1980, norma di interpretazione autentica, conferma che il beneficio opera con le modalità di cui al d.P.R. n. 748/1972, poi sostituite dalle previsioni del TUIP a seguito dell’abrogazione ad opera del d.lgs. n. 165/2001. La valutazione della natura dirigenziale delle mansioni va operata secondo le nuove regole, senza differimento applicativo.
Il Fatto
Dipendenti dell’Università degli Studi di Bari, appartenenti ai ruoli direttivi ad esaurimento, adivano il Tribunale per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica di primo dirigente, con conseguente ricostruzione economica e giuridica della carriera e condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive.
La domanda veniva accolta in primo grado. La Corte d’Appello di Bari, in riforma, la rigettava, ritenendo che la pretesa non trovasse titolo nell’art. 16 l. n. 808/1977, il quale, disponendo la ricostruzione di carriera del personale universitario non docente, non deroga al procedimento selettivo per il conferimento delle qualifiche dirigenziali. Propone ricorso in Cassazione la sola ricorrente.
La Motivazione della Corte
La ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’art. 16 l. n. 808/1977, sostenendo che la norma, letta secondo il criterio letterale e sistematico, ammetterebbe un inquadramento automatico nella superiore qualifica dirigenziale.
Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha correttamente letto la disposizione in conformità alla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 11, l. n. 38/1980. Da tale disposizione emerge che l’applicabilità del beneficio — ossia l’inquadramento nella qualifica superiore per gli appartenenti a carriere articolate su due o più qualifiche, ove la ricostruzione di carriera abbia prodotto quell’effetto per l’anzianità maturata — è prevista anche per il conferimento dei posti di primo dirigente, ma da operarsi con le modalità di cui al d.P.R. n. 748/1972, che imponeva l’espletamento di un’apposita procedura selettiva.
Tale modalità è stata poi sostituita, a seguito dell’abrogazione della predetta normativa ad opera del d.lgs. n. 165/2001, dalle previsioni dettate dal TUIP. La Corte afferma l’applicazione obbligatoria di tali previsioni dalla loro entrata in vigore, richiamando il principio secondo cui, in seguito alla riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, la valutazione sulla natura dirigenziale delle mansioni svolte va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile un differimento della loro applicazione, neppure ove lo si voglia giustificare con una ragione transitoria legata all’adeguamento delle amministrazioni alla riforma.
La Corte territoriale ha dunque correttamente escluso che la pretesa potesse fondarsi su un inquadramento automatico, non contenendo l’art. 16 l. n. 808/1977 elementi letterali o logici dai quali desumere una volontà derogatoria del legislatore, salvo che una norma esplicita lo consenta. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna della ricorrente al pagamento.
Nota della Redazione
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