Prova presuntiva della simulazione e sindacato di legittimità sul governo delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 1893 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La selezione e la comparazione degli elementi di prova, e la valorizzazione di quelli decisivi, competono al giudice del merito. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che attribuisce rilievo al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, né quello del precedente n. 4, che dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale tradottasi in violazione di legge. È pertanto inammissibile il motivo con cui la parte proponga in sede di legittimità una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, pur allegando gli atti processuali su cui fonda la propria interpretazione. La prova presuntiva della simulazione negoziale resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile per il modo in cui le valutazioni sono state compiute.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di accertamento per maggiori tributi Irpef relativi al 2009. La ricorrente aveva ceduto il 50% di proprie quote societarie a una società partecipata dal coniuge separato. A garanzia del credito era stata iscritta ipoteca su un immobile di proprietà di altra società, poi venduto a un terzo con cancellazione dell’ipoteca per l’importo garantito.

Dagli estratti conto emergeva che la contribuente aveva ricevuto pagamenti mensili costanti dal 2003 al luglio 2010, di importo coincidente con quello previsto in un protocollo d’intesa sulle condizioni della separazione, acquisito in un’indagine penale. L’Ufficio riteneva le somme in parte riconducibili a un assegno di mantenimento in evasione d’imposta. La CTP annullava l’atto; la CTR della Campania accoglieva l’appello dell’Ente impositore.

La Motivazione della Corte

La contribuente censura la sentenza d’appello per violazione delle regole sulla prova presuntiva e per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR abbia ritenuto accertata una simulazione negoziale in realtà contrastata e indimostrata.

La Corte muove dal riparto di competenze tra merito e legittimità. Richiama Sez. III n. 11892 del 2016, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non è inquadrabile né nell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., né nel n. 4. Ribadisce poi Sez. III n. 37382 del 2022, per cui la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti della S.C.

Richiama infine Sez. II n. 10927 del 2024: è inammissibile il motivo che sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, essendo precluso in legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

Nel caso concreto la Corte osserva che la CTR ha tenuto conto degli elementi di entrambe le parti e ha ritenuto prevalenti gli indizi dell’Amministrazione: il protocollo d’intesa con versamenti di importo e periodicità effettivamente registrati, e la percezione di un importo superiore a quanto pattuito per la cessione, in considerazione delle anticipazioni ricevute. La ricorrente oppone la casualità dell’identità di importo e periodicità, ma non chiarisce perché abbia ricevuto pagamenti eccedenti il pattuito.

Le censure ammissibili risultano infondate e il ricorso è respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese. La Corte dà atto dei presupposti per il doppio contributo unificato a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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