Revocazione ex art. 391-bis solo per sviste, non per errori di diritto (Cass. civ. Sez. III n. 1905 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione della sentenza di cassazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 391-bis e art. 395, n. 4), cod. proc. civ., non è ammesso per far valere errori di diritto sostanziale o processuale, né errori di giudizio o di valutazione. L’errore di fatto revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti di causa, di una falsa realtà documentale, e deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, senza richiedere indagini ermeneutiche. Esso deve inoltre essere decisivo, nel senso che tra l’erronea supposizione e la decisione resa deve sussistere un necessario nesso di causalità. Ove la censura investa valutazioni giuridiche compiute dal giudice di legittimità, la revocazione è inammissibile.

Il Fatto

Un notaio era stato convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano per responsabilità professionale da inadempimento del contratto d’opera, per avere omesso la trascrizione di una servitù di passaggio in occasione dell’acquisto di un fondo da parte di una società. Il Tribunale aveva accertato l’inadempimento contrattuale del notaio. La Corte d’appello di Milano, in riforma, aveva dichiarato prescritti i diritti azionati dal ricorrente in proprio e respinto la domanda risarcitoria.

Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo aveva rigettato con ordinanza. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 391 c.p.c. per la revocazione, deducendo un errore di fatto consistente nella mancata percezione della società quale parte ricorrente, errore che avrebbe reso assorbiti gli altri motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione consolidata di errore revocatorio: l’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, in modo indiscutibile, esclusa o accertata dal tenore degli atti di causa. L’errore deve essere decisivo, non deve cadere su un punto controverso già deciso e deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, senza necessitare di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Esso non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico.

Nel caso esaminato, il requisito della decisività difetta. Anche includendo espressamente la posizione della società quale parte ricorrente, la conclusione della Corte non sarebbe mutata: non sussiste alcun nesso causale tra l’errore lamentato e il contenuto dell’ordinanza censurata. Il giudice di legittimità aveva esaminato ciascuno dei motivi articolati, compresi quelli relativi alla posizione della società che si assume pretermessa, dichiarandoli infondati all’esito di valutazioni giuridiche. La doglianza attiene dunque a profili di diritto e non di fatto.

La Corte ribadisce che il combinato disposto degli art. 391-bis e art. 395, n. 4), cod. proc. civ. non prevede, come causa di revocazione della sentenza di cassazione, l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. Richiamato Cass., Sez. U., n. 30994/2017, si osserva che, avuto riguardo all’art. 111 Cost., non è irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una funzione specifica, escludendo gli errori giuridici e di giudizio.

La necessità di stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, una volta divenute definitive le decisioni, trova conferma nella giurisprudenza europea e costituzionale, con il contenimento del rimedio revocatorio ai soli casi di «sviste» o «puri equivoci». Come precisato da Cass., Sez. U., n. 8984/2018, non è ammessa la revocazione delle decisioni di legittimità per pretesi errori giuridici o circostanziali diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia. Il carattere di impugnazione eccezionale comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa tra i motivi tassativamente indicati.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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