Assegni per il nucleo familiare al pensionato e al percettore di prestazioni previdenziali: la nozione di “lavoratore” nella Convenzione Italia-Jugoslavia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17813 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegni per il nucleo familiare, la nozione di “lavoratore” ai sensi dell’art. 1, n. 4, della Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885/1960, non è limitata a chi svolge effettivamente un’attività lavorativa subordinata, ma include anche i soggetti a questi “assimilati” secondo la lex loci. Tale nozione è richiamata dall’art. 23 della Convenzione, che rinvia alla “legislazione del luogo di lavoro” per la determinazione dei presupposti della prestazione. Ne consegue che il titolare di una prestazione economica previdenziale derivante da lavoro dipendente, quale l’indennità di disoccupazione agricola, è legittimato a percepire l’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Arezzo, ha dichiarato non ripetibile la somma che l’INPS pretendeva in restituzione da un cittadino di origine jugoslava, per assegni per il nucleo familiare erogati nel corso del godimento dell’indennità di disoccupazione agricola. L’istituto previdenziale ha impugnato la decisione, sostenendo che l’erogazione fosse indebita per il mancato svolgimento di un’effettiva attività lavorativa, e invocando a sostegno il dettato della Convenzione italo-jugoslava in materia di assicurazioni sociali.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha inquadrato la questione, di puro diritto, nell’ambito dell’art. 23 della Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 1957, norma che si limita a rinviare alla “legislazione del luogo di lavoro” per la definizione dei presupposti della prestazione, senza conformare autonomamente la fattispecie. Data l’assimilazione del percettore di prestazioni economiche previdenziali al lavoratore dipendente, il Collegio ha concluso che il diritto all’assegno sussistesse anche in assenza di un’attività lavorativa in corso.
La definizione di “assimilato” è stata ricavata dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153/1988, che espressamente include tra i beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare anche i “titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente”. Tale qualificazione è stata ritenuta applicabile all’indennità di disoccupazione agricola, trattandosi di una prestazione previdenziale legata a un rapporto di lavoro subordinato agricolo.
La Suprema Corte ha inoltre disatteso il richiamo di controparte ai principi di Cass. n. 12532/2009, ritenendoli riferibili a una diversa e peculiare fattispecie disciplinata da una specifica legge (indennità di mobilità). Ha infine giudicato ammissibile la questione, in quanto di puro diritto, rigettando l’eccezione di novità sollevata dal controricorrente. Il ricorso è stato di conseguenza rigettato.
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Nota della Redazione
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