Contratto collettivo e inquadramento quadro: oneri di allegazione e prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17215 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione che denunci l’errata applicazione delle regole legali di interpretazione del contratto collettivo ha il duplice onere, a pena di inammissibilità, di indicare in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento e di trascriverne o riassumerne il contenuto negli esatti termini, nonché di depositare il testo integrale del contratto o di indicarne la collocazione nel fascicolo, a pena di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento o dequalificazione non consegue automaticamente all’inadempimento datoriale e richiede specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio. È inammissibile la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. quando il giudice si sia limitato a valutare liberamente prove liberamente apprezzabili.
Il Fatto
Il lavoratore, inquadrato al livello apicale della carriera impiegatizia in base al contratto collettivo applicabile, ha chiesto l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori a partire dal maggio 2005, con conseguente diritto all’inquadramento nella categoria quadri e condanna della datrice di lavoro al relativo trattamento normativo e retributivo. Ha inoltre domandato l’accertamento di un demansionamento subito in un arco temporale successivo e di una dequalificazione a partire dal dicembre 2014, con il risarcimento dei danni alla professionalità e all’immagine.
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto tutte le domande. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole di interpretazione del contratto collettivo e l’omesso esame di un fatto decisivo in tema di demansionamento. La società datrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’errata applicazione delle regole legali di interpretazione del contratto collettivo. Il ricorrente non ha indicato la sede di produzione del contratto nell’ambito del giudizio di merito né ha trascritto in ricorso le disposizioni di riferimento. Secondo la giurisprudenza richiamata, il ricorrente che si dolga dell’omessa o erronea valutazione di un documento deve indicare dove esso si trovi e riassumerne il contenuto negli esatti termini, per consentire alla Corte di valutare la fondatezza del motivo senza esaminare i fascicoli.
Inoltre, dall’elenco dei documenti allegati emerge che è stato prodotto soltanto un estratto del contratto collettivo. L’onere di depositare i contratti collettivi, imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale o con l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo, adempimento funzionale alla nomofilachia e necessario per applicare il canone di cui all’art. 1363 cod. civ.
Nel merito della pretesa di inquadramento, la Corte osserva che per il periodo 2005/2007 il ricorso introduttivo era privo di allegazioni sulle attività svolte, di talché mancava il presupposto del giudizio comparativo di cui all’art. 2103 cod. civ. Quanto al periodo successivo, la Corte d’appello ha escluso che l’attività espletata fosse riconducibile alla categoria quadro, difettando l’ampia discrezionalità di poteri, la responsabilità e l’originalità richieste dalle declaratorie contrattuali. L’attività, pur qualificata sul piano contenutistico, non comportava autonomia decisionale sulle scelte operative incidenti sull’organizzazione aziendale.
Il secondo motivo è infondato. Il rigetto della pretesa risarcitoria è coerente con la giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 6572/2006: il danno non patrimoniale da demansionamento non ricorre automaticamente e non può prescindere da una specifica allegazione della natura e delle caratteristiche del pregiudizio. La dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. resta assorbita dalla rilevata carenza allegatoria. La censura ex art. 116 cod. proc. civ. è inammissibile, perché tale violazione è configurabile solo quando il giudice apprezzi liberamente una prova legale o si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile, ipotesi non riscontrabile né dedotta.
Il ricorso è rigettato, con regolamento delle spese secondo soccombenza e condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistendone i presupposti processuali.
Nota della Redazione
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