Prova del lavoro straordinario rimessa alla valutazione del giudice del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4370 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’attendibilità dei testimoni e sulla scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza obbligo di confutare ogni singola deduzione difensiva. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, formalmente prospettando una violazione di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. In tema di lavoro straordinario, la parte che denuncia la mancata considerazione di una dichiarazione testimoniale deve specificarne la decisiva rilevanza ai fini di una differente decisione, non bastando la sola deduzione della sua omessa valutazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Trani la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario e del TFR, oltre accessori. La Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione, aveva accolto il gravame della società e rigettato la domanda originaria, ritenendo non fornita la prova dello straordinario.
Avverso la sentenza di appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui la società ha resistito con controricorso e successiva memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava l’errata interpretazione delle prove testimoniali, per avere la corte territoriale privilegiato, in una situazione di contrasto tra diverse deposizioni, le dichiarazioni di un teste senza esporre compiutamente le ragioni della sua maggiore credibilità. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
La corte di merito aveva spiegato le ragioni della preferenza accordata al teste che aveva lavorato continuativamente per sedici anni nella società, rilevando che gli altri testi, legati ai titolari da vincoli di parentela, avevano potuto riferire solo episodi frammentari sull’orario di lavoro. Il percorso argomentativo risulta dunque coerente con il principio richiamato.
La Corte ha ribadito che l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non è tenuto a discutere ogni singolo elemento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 29404/2017).
Con il secondo motivo era dedotta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per errata applicazione del principio sull’onere probatorio in tema di lavoro straordinario, con particolare riguardo alle dichiarazioni di una teste. La Corte ha qualificato la censura come denuncia di errata od omessa valutazione di talune deposizioni.
Oltre a richiamare il principio sulla valutazione della prova rimessa al giudice del merito, la Corte ha ribadito che è inammissibile il ricorso con cui si deduca apparentemente una violazione di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti, così da trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017; Cass. n. 18721/2018). Nella censura, inoltre, era lamentata la mancata considerazione di una dichiarazione testimoniale senza nulla specificare circa la sua assoluta e decisiva rilevanza ai fini di una differente decisione. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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