Inquadramento straordinario ARERA: comando non dà diritto al livello superiore (TAR Lazio n. 1902 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valorizzazione del servizio prestato in posizione di comando presso un’autorità indipendente non costituisce diritto soggettivo a un determinato inquadramento funzionale o economico, ma interesse legittimo alla corretta e non irragionevole considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito delle scelte organizzative dell’amministrazione. È legittima la procedura straordinaria che, fuori dal paradigma del concorso pubblico, assume il comando come presupposto di accesso e come parametro di riconoscimento economico, qualificando come novazione il nuovo rapporto e riconoscendo il livello iniziale inferiore. La posizione di comando non instaura un rapporto giuridico con l’amministrazione ospitante né attribuisce diritto al mantenimento di funzioni o livelli, salvo diversa previsione. La diversità strutturale tra personale comandato e personale a termine costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento differenziato.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di altra amministrazione, ha prestato servizio presso ARERA in posizione di comando a decorrere dal 2019, svolgendo funzioni continuative e strutturali.
Nel 2022 l’Autorità ha adottato una procedura straordinaria e transitoria per l’inquadramento nei propri ruoli del personale comandato, con almeno tre anni di comando negli ultimi cinque, su domanda, con valutazione della professionalità e attribuzione di un Elemento distinto della retribuzione da comando (EDR_C). La ricorrente ha aderito e, all’esito, è stata inquadrata nel livello FIII. Ha impugnato gli atti contestando la qualificazione del rapporto come novazione, l’inadeguatezza del livello e la violazione della parità di trattamento rispetto al personale a termine stabilizzato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la propria competenza territoriale, in ragione della sede di servizio presso Roma, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., trattandosi di controversia relativa a pubblici dipendenti.
Nel merito, la procedura si colloca al di fuori del concorso pubblico ordinario ed è espressione dell’autonomia regolatoria e organizzativa di un’autorità indipendente. Essa è stata costruita in modo trasparente, con criteri di accesso oggettivi e meccanismi di riconoscimento dell’esperienza acquisita. Il comando ha assunto ruolo sostitutivo rispetto ai requisiti di esperienza normalmente richiesti per l’accesso ai ruoli ed è stato valutato anche sul piano economico con un sistema parametrico fondato sulla durata e sul livello convenzionale ricoperto.
Il passaggio decisivo è la qualificazione della posizione giuridica: la valorizzazione dell’esperienza in comando non si atteggia come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo alla non irragionevole considerazione della stessa. La procedura non ha azzerato il servizio prestato, ma lo ha assunto come presupposto di accesso e parametro economico, secondo criteri predeterminati e uniformemente applicati. La qualificazione del rapporto come nuovo è coerente con la disciplina generale del comando, che non instaura alcun rapporto giuridico con l’amministrazione ospitante né diritto al mantenimento di livelli o funzioni.
Quanto all’inquadramento nel livello FIII, la discrezionalità dell’Autorità è stata esercitata in modo ragionevole e proporzionato, anche per evitare automatismi che avrebbero potuto determinare effetti distorsivi sugli equilibri interni delle carriere. Il richiamo alla parità di trattamento rispetto al personale a tempo determinato è inconferente: la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE presuppone una comparabilità giuridica che non sussiste tra comando e contratto a termine, poiché il comandato resta titolare di un rapporto organico con altra amministrazione.
Infine, nessun affidamento tutelabile può essere invocato: le regole dell’inquadramento, la qualificazione del rapporto e i criteri di valorizzazione erano esplicitati negli atti di indizione, e l’adesione consapevole alla procedura esclude la pretesa a un trattamento difforme. Il ricorso è respinto, con spese compensate in ragione della peculiarità della procedura e della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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