Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 549 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il creditore abbia notificato il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine e nomina, sin da ora, il commissario ad acta. La astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali e contenuta entro il limite del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per cinque annualità, condannando l’amministrazione all’erogazione.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione il 9 novembre 2023 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza adempimento, il ricorrente ha chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario e la fissazione di una penale di ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’azione di ottemperanza. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, incaricato di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., l’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o con l’insediamento del commissario. Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri della non manifesta iniquità e in linea con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019 e la n. 8/2021. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in misura ridotta del 50% trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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