Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1891 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve rivestire la forma della procura speciale e indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. Quando è rilasciata su foglio separato, non congiunto materialmente al ricorso cartaceo, essa deve recare in sé elementi esaustivi idonei a individuare la controversia. Non integra l’ipotesi della procura apposta in calce la copia informatica di una procura cartacea allegata al ricorso nativo digitale, poiché tale modalità non garantisce che la parte abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Il difetto di procura speciale è requisito di ammissibilità e non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né consente la concessione dell’errore scusabile.

Il Fatto

Il ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1437/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, il creditore proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in camera di consiglio, l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Preliminarmente ha escluso l’obbligo di adottare l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’avviso alle parti non è necessario quando i difensori non siano presenti in udienza, rinunciando in tal modo al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.

Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e la copia informatica era stata notificata insieme al ricorso e alla relata mediante documenti informatici distinti. Il testo della delega non indicava né il Tribunale amministrativo presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione.

Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone la procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità adita. Ha poi ricordato la sola eccezione ammessa, costituita dalla procura apposta in calce o a margine del ricorso, in cui la specialità resta assorbita dal contesto documentale unitario. Tale eccezione non è estensibile alle regole tecniche del processo amministrativo telematico, poiché il rispetto della formalità digitale certifica l’autografia ma non elimina l’esigenza di elementi esaustivi sulla controversia.

Il Collegio ha quindi preso le distanze dall’orientamento che qualifica come procura in calce la copia digitalizzata di procura cartacea allegata al ricorso telematico, rilevando la dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, per la quale la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso.

Infine ha escluso ogni possibilità di regolarizzazione, qualificando il difetto di procura speciale come requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione, e ha negato l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., non avendo l’Adunanza plenaria innovato il quadro normativo. Il ricorso, notificato il 27 novembre 2025, è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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