Payback dispositivi medici cessazione materia pagamento ridotto difetto giurisdizione (TAR Lazio n. 1904 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, nel termine di legge, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale e determina la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In assenza del formale provvedimento regionale di accertamento del versamento, ma in presenza di documentazione del pagamento tempestivo e dell’esatto importo, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in parte qua. Le controversie relative agli atti regionali e provinciali applicativi, con cui sono quantificate le quote di ripiano a carico dei singoli fornitori, sono devolute al giudice ordinario, difettando la giurisdizione del giudice amministrativo. La normativa sopravvenuta che riconduce i versamenti eseguiti nella misura del 48 per cento al nuovo regime rende improcedibili le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria prospettate avverso la relativa disciplina.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i decreti del Ministro della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, con cui è stata data attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 previsto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015.
Con plurimi motivi aggiunti la società ha poi gravato i provvedimenti di numerose Regioni e Province autonome che, in applicazione del comma 9-bis, hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti, con termine di pagamento di trenta giorni. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale delle norme sul payback per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 53 Cost., il contrasto con il diritto eurounitario, la violazione delle garanzie partecipative e della trasparenza, l’erronea determinazione della base di calcolo al lordo dell’IVA e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., richiamando integralmente i propri precedenti in materia, adottati all’esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, e rilevando l’assenza di ragioni per discostarsene.
In via preliminare il Tribunale ha esaminato lo ius superveniens costituito dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito con la legge n. 118 dell’8 agosto 2025. La norma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome accertano il versamento della quota ridotta del 25 per cento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha distinto due ipotesi. Quando le Regioni hanno depositato il formale provvedimento di accertamento del versamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Quando invece la parte ricorrente o le amministrazioni hanno soltanto dichiarato il pagamento o depositato le ricevute, non essendovi la declaratoria formale, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alle sole Regioni per le quali risulta documentato il pagamento tempestivo e dell’esatto importo.
Per le amministrazioni rispetto alle quali non è stato possibile accertare il corretto e tempestivo pagamento, il ricorso è stato deciso nel merito con rigetto, sulla base del costante orientamento della Sezione, che ha respinto le medesime censure. Il Collegio ha richiamato in particolare i precedenti n. 8732/2025, n. 8733/2025, n. 8736/2025, n. 11542/2025 e n. 11550/2025, riportandosi alle relative motivazioni.
I motivi aggiunti volti a impugnare i decreti regionali di approvazione degli elenchi e di quantificazione delle quote di ripiano sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria rivolte all’art. 8 del d.l. n. 34 del 2023 sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il comma 1-bis dell’art. 7 del d.l. n. 95 del 2025 riconduce i versamenti del 48 per cento al nuovo regime, riconoscendo in detrazione l’eccedenza rispetto alla quota del 25 per cento. Le spese di lite sono state compensate, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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