Simulazione della cessione d’azienda e unico centro di imputazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2529 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dal registro delle imprese della società di persone, anche dopo la riforma del diritto societario, non ne determina l’estinzione quando non sia venuto meno alcun rapporto giuridico facente capo alla società. Opera allora un fenomeno di tipo successorio, per cui le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente. La prova contraria all’effetto dichiarativo della cancellazione non può vertere sulla mera pendenza di rapporti non definiti, ma richiede il fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale dopo la cancellazione. Accertata la simulazione della cessione d’azienda e l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, il licenziamento intimato dalla cessionaria è nullo perché ritorsivo e la notifica impersonale dell’impugnativa presso la sede della società cancellata è efficace nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, riformando la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato a un lavoratore dalla s.r.l. cessionaria di un’azienda agricola. Il giudice di merito ha accertato la simulazione dell’atto di cessione dalla società semplice alla s.r.l. e l’interposizione fittizia della cessionaria nel rapporto di lavoro, ravvisando un unico centro di imputazione del rapporto in capo agli eredi del titolare defunto e alle due società.
Da qui la condanna solidale di persone fisiche e giuridiche alla reintegrazione e al risarcimento. Il Tribunale aveva invece escluso il fenomeno successorio, ritenuta la società semplice cancellata e il lavoratore decaduto dall’impugnativa. I soccombenti ricorrono per cassazione con undici motivi; propone ricorso separato anche una convenuta con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I ricorsi sono respinti. La Corte affronta anzitutto una questione processuale: per il principio di unicità del processo di impugnazione, notificata la prima impugnazione tutte le altre vanno proposte in via incidentale nello stesso processo. Il ricorso di una convenuta, notificato dopo, è quindi riqualificato come incidentale.
Sul piano sostanziale il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6070/2013: quando all’estinzione della società non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico, le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente. Per superare l’effetto dichiarativo della cancellazione non basta la pendenza di rapporti non definiti: occorre la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.
La Corte di merito ha fornito questa prova, ricostruendo la simulazione della cessione e l’unicità della struttura organizzativa e produttiva. Ne deriva la condanna solidale delle persone fisiche e giuridiche quale corollario giuridico della simulazione, non già accoglimento di una domanda nuova in appello, nonostante il divieto di ius novorum.
Quanto alla tempestività dell’impugnativa stragiudiziale, la notifica impersonale presso la sede della società semplice è efficace: i soci di società di persone rispondono illimitatamente dei debiti sociali e la cancellazione è stata accertata come simulata.
Infine, sul carattere ritorsivo del licenziamento, l’onere probatorio grava sul lavoratore, ma il giudice può valorizzare tutti gli elementi acquisiti, anche in via presuntiva. La Corte ha ancorato la ritorsività alla costituzione della s.r.l. e alla cessione simulata, immediatamente successive alle richieste di pagamento dei crediti lavorativi. La reintegrazione resta dovuta, restando estranea al giudizio ogni questione esecutiva successiva.
Nota della Redazione
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