Inquadramento superiore e sindacato sull’accertamento delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17202 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La censura che, pur formalmente dedotta come violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., investa in realtà la selezione e la valutazione delle prove raccolte nel giudizio di merito, è inammissibile in sede di legittimità. Il sindacato sul governo delle prove resta confinato nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., calibrati sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, la cui ricorrenza deve essere specificamente allegata e dimostrata. L’accertamento del giudice di merito in ordine al livello di competenza professionale richiesto per il superiore inquadramento costituisce apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti predetti.
Il Fatto
Un lavoratore, inquadrato come capo unità tecnica (parametro 205 del c.c.n.l. Trasporto Pubblico Locale), agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del superiore parametro 230 dello stesso contratto collettivo, per il periodo dall’1.12.2004 al 31.8.2010. La domanda, accolta in primo grado, era stata respinta dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva riformato la decisione sulla base delle prove testimoniali raccolte.
Il giudice d’appello aveva escluso che il dipendente avesse svolto mansioni riconducibili al parametro invocato, non essendo emersa un’effettiva discrezionalità e autonomia nella gestione degli interventi, nella pianificazione e nella gestione delle risorse finanziarie, né una competenza professionale di livello elevato e notevole. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Si assumeva il travisamento di alcune deposizioni testimoniali, l’omessa considerazione di altre e la mancata valutazione dei documenti prodotti.
La Corte rileva che, nonostante la formale deduzione della violazione di legge e di contratto collettivo, il motivo censura in realtà la selezione e la valutazione delle prove, attraverso ampi riferimenti alle deposizioni testimoniali integralmente trascritte e assunte come travisate o male valutate. Una simile critica è inammissibile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come calibrati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, nella specie non rispettati.
Quanto alla doglianza sulla mancata valutazione del profilo professional, sempre ricompreso nel parametro 230, la Corte osserva che la domanda sul punto deve ritenersi implicitamente respinta per l’assenza del requisito dell’elevato grado di competenza tecnica (Area professionale 1) e dell’elevata competenza professionale (Professional 230). La sentenza impugnata ha riconosciuto al dipendente competenze di carattere tecnico legate al collaudo e alla funzionalità dei mezzi, escludendo espressamente che la competenza professionale fosse di livello elevato e notevole.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, con liquidazione in dispositivo. La declaratoria di inammissibilità costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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