Inquinamento e bonifica, responsabilità del detentore e criterio del più probabile che (TAR Emilia-Romagna n. 314 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I procedimenti disciplinati dagli artt. 192 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 sono giuridicamente distinti, pur potendo essere fattualmente connessi, e la loro autonomia impedisce di estendere al secondo le statuizioni cautelari rese sul primo. In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244, comma 2, cod. amb., all’Amministrazione non è richiesta una prova di incontrovertibile evidenza scientifica del nesso causale, essendo sufficiente che il collegamento ipotizzato risulti più probabile che non, anche sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ. La responsabilità per danno ambientale resta di natura soggettiva e può configurarsi anche per condotta omissiva, ove il possessore del fondo abbia tollerato per negligenza condotte illecite di terzi. Una volta assolto l’onere indiziario dall’Amministrazione, il soggetto individuato deve provare con pari analiticità la reale dinamica dei fatti e indicare il diverso fattore causale, non bastando il dubbio generico sulla responsabilità altrui. La diffida ex art. 244 ha contenuto di indirizzo e non richiede la definizione anticipata di ogni dettaglio operativo.
Il Fatto
Un’associazione che svolge attività di accoglienza e assistenza sociale gestiva un immobile nel cui cortile, a seguito di segnalazione di sversamento di idrocarburi in un canale consortile, furono rinvenuti rifiuti speciali pericolosi — taniche, fusti e una cisterna contenente emulsione oleosa — con tracce di percolamento sul terreno. Il Comune ordinò alla detentrice e al proprietario la pulizia della condotta interrata e il corretto smaltimento. L’ordinanza fu poi revocata nel corso del giudizio.
Parallelamente, l’ARPAE avviò il procedimento di bonifica e, accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione da idrocarburi C>12, diffidò l’associazione quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione. L’associazione impugnò entrambi i provvedimenti, contestando il difetto di istruttoria, la violazione del contraddittorio e l’assenza di prova del nesso causale e della colpa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la censura di violazione del giudicato cautelare. L’ordinanza del Consiglio di Stato si era pronunciata sul provvedimento comunale adottato in applicazione dell’art. 192 cod. amb., non sull’atto di ARPAE emesso ai sensi dell’art. 244. Mutano il provvedimento impugnato e la norma applicata, sicché nessun giudicato si è formato sul secondo.
Sul contraddittorio procedimentale, la Corte ha ricostruito la sequenza: avvio del procedimento, conferenza di servizi, invito a produrre ulteriori elementi rimasto senza riscontro e sollecito. La videoispezione inviata dall’associazione è stata acquisita e menzionata nei lavori; il diniego temporaneo di un nuovo sopralluogo in contraddittorio è stato giustificato dal coordinamento con le indagini penali in corso. I profili di censura sono stati quindi dichiarati infondati.
Il nucleo della decisione riguarda il regime probatorio. La Corte ha richiamato il criterio del più probabile che non, applicabile all’accertamento del nesso causale, ammettendo il ricorso a presunzioni semplici. Nel caso concreto gli indizi — presenza e collocazione della cisterna con rubinetto e secchio, tracce di percolamento, odorazioni intense, concentrazione di idrocarburi pari a 5.643 ± 492 mg/kg a fronte del limite di 50 mg/kg, corrispondenza dell’impronta idrocarburica su rifiuto, terreno e acque superficiali — sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti.
Su tale base, l’associazione era tenuta a offrire una prova liberatoria analitica. La Corte ha escluso che la videoispezione, successiva di mesi ai fatti, valga a interrompere il nesso causale, e ha qualificato come mera deduzione astratta l’attribuzione dello sversamento a un’attività di terzi. La responsabilità soggettiva può configurarsi anche per condotta omissiva, ove il possessore abbia tollerato condotte illecite di terzi.
La Corte ha infine ritenuto il dispositivo della diffida conforme al modello legale, trattandosi di atto con contenuto di indirizzo, cui seguirà la presentazione del piano di caratterizzazione. L’atto di ARPAE non è meramente confermativo di quello comunale, per la diversa natura dei procedimenti. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con soccombenza virtuale del Comune; il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.