Il payback sui dispositivi medici non lede l’affidamento e gli atti regionali di ripiano sono devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13783 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per le annualità 2015-2018, non lede il principio di affidamento degli operatori economici, i quali fin dall’entrata in vigore della norma erano consapevoli dell’esistenza del tetto e dell’obbligo di compartecipazione allo sforamento. L’attività di determinazione degli elenchi delle aziende fornitrici e dei relativi importi, demandata alle Regioni dal comma 9-bis, integra un’accertamento tecnico di natura vincolata, privo di margini di discrezionalità e di spendita di potere autoritativo. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto l’atto regionale di ripiano coinvolge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con ricorso straordinario poi trasposto in sede giurisdizionale, una serie di atti statali e regionali relativi al c.d. payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida attuative e il decreto con cui la Regione Veneto ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione dell’affidamento per la tardiva determinazione dei tetti regionali, l’illegittimità del calcolo del fatturato al lordo dell’IVA e l’incostituzionalità del meccanismo di ripiano, oltre alla sua estraneità alle regole dell’evidenza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto le censure di merito, richiamando il quadro normativo e i precedenti propri della Sezione, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. In particolare, il Collegio ha osservato che il sistema del payback era noto agli operatori fin dal 2015, essendo già determinati la quota di ripiano a carico delle aziende (dal 40% al 50%) e il tetto di spesa nazionale del 4,4%, poi confermato per tutte le Regioni nel 2019. La fissazione successiva del tetto regionale nella medesima misura non poteva quindi ledere alcun affidamento, dovendo le imprese orientare con ordinaria diligenza le proprie condotte contrattuali.
Quanto alla trasparenza del procedimento, il Collegio ha rilevato che i decreti ministeriali indicano puntualmente i dati contabili alla base del calcolo e le modalità di determinazione del fatturato, non residuando spazio per un contraddittorio generalizzato con tutte le aziende, che configurerebbe una inammissibile “cogestione” della spesa sanitaria. La Corte ha altresì respinto il motivo relativo al calcolo del fatturato al lordo dell’IVA, richiamando la natura di consumatori finali delle amministrazioni acquirenti e la previsione normativa espressa in tal senso.
Il Tribunale ha infine dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione del decreto regionale di ripiano, qualificando l’attività delle Regioni come meramente attuativo-esecutiva: gli enti territoriali si limitano a verificare la documentazione contabile, a compilare l’elenco delle aziende e a quantificare gli importi dovuti secondo criteri già fissati dalla legge e dagli atti ministeriali. Trattandosi di attività interamente vincolata, la situazione giuridica del fornitore è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio del petitum sostanziale.
Nota della Redazione
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