Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Campania n. 2425 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è accolto quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ovvero l’omessa impugnazione del titolo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di ottemperare nel termine fissato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. In caso di ritardo è dovuta la penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le modalità vigenti per il personale di ruolo, per il servizio prestato in cinque anni scolastici.

Il titolo era stato notificato all’Amministrazione e non era stato impugnato. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La mancata impugnazione della sentenza risultava attestata da apposita certificazione di cancelleria; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Sul commissario ad acta il Tribunale ha precisato che il suo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002; la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto esecutivo, non al deposito della relazione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT.

È stata inoltre disposta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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