Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2102 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e di abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere presuppone la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che sia intervenuto alcun provvedimento espresso. Il termine complessivo, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, non supera i quattro mesi, ove occorra la richiesta di integrazioni documentali. Decorso inutilmente tale termine, il silenzio-inadempimento è integrato e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 18 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun riscontro, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per l’ordine di provvedere.

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. Quanto ai titoli di formazione e abilitazione dei docenti di ogni ordine e grado conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha poi assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, il Tribunale richiama una regola essenziale: sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati.

Il Collegio ricostruisce quindi il quadro dei termini. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 prevede che l’autorità competente provveda sul riconoscimento con proprio provvedimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo ove necessario le integrazioni.

Da qui il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il provvedimento conclusivo, che approda al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso e senza elementi probatori contrari: sussiste dunque la violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990, sia di quello specifico di matrice europea.

Accertato l’obbligo di provvedere, il Tribunale ordina al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura “di massa” dei procedimenti, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine ulteriore di 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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