Legittimo il D.M. n. 51 del 2023 che condiziona l’accesso all’elenco aggiuntivo GPS al possesso dell’abilitazione entro il 30 giugno 2023 (TAR Lazio n. 14021 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il decreto ministeriale che, nell’ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, subordina l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto all’acquisizione del titolo di abilitazione entro una data determinata. Tale disposizione, lungi dal violare l’art. 4 della legge n. 124/1999, costituisce attuazione della disciplina di fonte primaria dettata dall’art. 4-ter del d.l. n. 22/2020, che abilita il Ministro dell’istruzione ad adottare ordinanze anche in deroga alla normativa previgente, come il D.M. n. 131/2007, al fine di disciplinare le procedure di conferimento delle supplenze. L’eventuale lesione dell’affidamento dei docenti laureati non abilitati non può essere fatta valere avverso l’atto che riproduce la regola già fissata dall’ordinanza ministeriale non tempestivamente impugnata.

Il Fatto

Un nutrito gruppo di aspiranti docenti ha impugnato il decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n. 51 del 17.03.2023, nella parte in cui l’art. 1, comma 1, limita la possibilità di richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e alle corrispondenti graduatorie di istituto (GI) di seconda fascia ai soli soggetti che abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023.

I ricorrenti, laureati non abilitati o con percorsi abilitanti in corso, lamentavano l’illegittimità della previsione, ritenendo che il possesso della sola laurea, unitamente ai crediti formativi previsti dall’art. 18-bis del d.lgs. n. 59/2017, fosse titolo sufficiente per l’accesso alle supplenze, sulla base della disciplina recata dall’art. 4 della legge n. 124/1999 e dal D.M. n. 131/2007.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, alcuni ricorrenti hanno presentato rinuncia al ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità del mezzo di tutela nei loro confronti.

Nel merito, la censura è stata ritenuta infondata. Il Collegio ha osservato che il D.M. n. 51 del 2023 non introduce una regola innovativa ma riproduce fedelmente il contenuto dell’art. 4-ter del d.l. n. 22/2020, convertito nella legge n. 41/2020, il quale demanda alle ordinanze ministeriali la disciplina delle procedure per la costituzione delle graduatorie di istituto e delle GPS, espressamente consentendo di operare in deroga all’art. 4, comma 5, della legge n. 124/1999 e al relativo decreto regolamentare, e quindi anche al D.M. n. 131/2007.

In tale quadro normativo, l’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022 — che, come evidenziato dalla Corte, non è stata oggetto di autonoma impugnazione da parte dei ricorrenti — ha già fissato il principio poi recepito dal decreto impugnato, richiedendo il possesso del titolo di abilitazione per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi. La scelta ministeriale di limitare l’accesso all’elenco aggiuntivo ai soli soggetti abilitati entro una data certa risulta, pertanto, coerente con il sistema delineato dal legislatore e non manifestamente irragionevole, attenendo a una valutazione discrezionale in merito alle esigenze organizzative del sistema scolastico.

Il ricorso è stato, quindi, dichiarato improcedibile solo per le parti rinuncianti e, per il resto, respinto nel merito, con compensazione delle spese di lite, giustificata dalla particolarità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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