Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere probatorio dell’amministrazione debitrice (TAR Sicilia n. 259 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il riparto dell’onere probatorio segue il principio generale per cui il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa altrui, costituito dall’avvenuto adempimento. Ne consegue che, in assenza di dimostrazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, nonché di valide giustificazioni dell’inadempimento malgrado la notifica del titolo, il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione a conformarsi al giudicato e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1141/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di un importo complessivo di € 35.418,68 oltre interessi legali. La pronuncia è stata notificata all’amministrazione soccombente e, come attestato dal medesimo Tribunale, è passata in giudicato.

Lamentando la mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e l’adozione di ogni provvedimento utile alla integrale esecuzione del titolo. L’amministrazione si è costituita senza dedurre alcuna giustificazione del proprio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. È stata altresì ritenuta provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’amministrazione, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la sentenza posta a fondamento del giudizio risulta tuttora non eseguita. L’amministrazione resistente non ha addotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, pur a fronte della notificazione del titolo.

Il fulcro argomentativo è il riparto dell’onere probatorio. Il Collegio ha richiamato il principio generale per cui, nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti, il creditore deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Il Ministero ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo onere in ossequio all’art. 2697, co. 2, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.

Non ravvisandosi motivi giustificativi dell’inadempienza, il ricorso è stato accolto, con obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con facoltà di delega, richiamando il rispetto del termine dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Le spese hanno seguito la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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