Fondo vittime mafia: ostativa la mancata estraneità alle associazioni criminali, anche per la vittima deceduta (Cass. civ. Sez. 1 n. 21403 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, l’art. 4, comma 4-bis, legge n. 512/1999, nel richiamare le disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, comprende tra le condizioni ostative riferibili anche al soggetto deceduto quella della sua non estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 302/1990, costituendo la prova di tale estraneità, gravante sul richiedente, presupposto per l’accesso al beneficio. Detta condizione, quale pre-requisito di meritevolezza, ha natura ricognitiva e non innovativa, con la conseguenza che la modifica introdotta dall’art. 15, legge n. 122/2016 non ha ampliato i presupposti sostanziali del diritto. Alla luce del quadro normativo successivo al D. Lgs. n. 159/2011, anche l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., già disciplinata dalla legge n. 1423/1956, costituisce indice diretto dell’assenza della predetta condizione di estraneità.
Il Fatto
Il figlio di una vittima di un crimine mafioso, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Trapani una sentenza di condanna degli autori al risarcimento dei danni, presentava alla Prefettura domanda di accesso al Fondo di rotazione, ricevendo un provvedimento di diniego. Il diniego era motivato dalla circostanza che il genitore deceduto non risultava del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, essendo stato destinatario della misura della sorveglianza speciale di P.S. ai sensi della legge n. 1423/1956.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta dal richiedente nei confronti del Ministero dell’Interno e della società CON.S.A.P., ritenendo applicabile la condizione ostativa e richiamando le modifiche normative intervenute con D.L. n. 151/2008 e legge n. 122/2016. La Corte d’Appello di Milano, pronunciando sul gravame, ha invece accolto la domanda, affermando che la norma non prevede, tra le condizioni ostative riferibili alla vittima deceduta, la sua estraneità ad ambienti delinquenziali, sulla base di un’interpretazione rigidamente letterale del testo normativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, censurando l’interpretazione della Corte territoriale. Ha preliminarmente richiamato il quadro normativo, soffermandosi sull’inserimento del comma 4-bis ad opera del D.L. n. 151/2008 e sulla successiva modifica del comma 3 ad opera dell’art. 15, legge n. 122/2016, che ha aggiunto il riferimento alla condizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 302/1990.
La Corte ha quindi ricordato i propri precedenti, secondo cui il requisito dell’estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è un elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo, in quanto pre-requisito tassativo di meritevolezza volto a sostenere le vittime della mafia e contrastare le infiltrazioni. Ne consegue che la modifica introdotta dalla legge n. 122/2016 ha valore meramente confermativo, non avendo ampliato i presupposti sostanziali del diritto.
Con riferimento al caso di specie, la Corte ha osservato che il comma 4-bis, nel richiamare espressamente le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’art. 4, deve intendersi riferito a tutte le condizioni ostative ivi previste, inclusa la mancata estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, che opera quindi anche quando la condanna o la misura di prevenzione riguardino il soggetto deceduto a seguito dei reati di cui al comma 1.
Quanto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., la Corte ha ritenuto che, sebbene la norma richiami le misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965, l’intervenuta abrogazione di tale disciplina e della legge n. 1423/1956 ad opera del D. Lgs. n. 159/2011, unitamente alla successiva aggiunta del requisito dell’estraneità, impongono di riconoscere all’applicazione della sorveglianza speciale piena valenza ostativa, costituendo indice diretto dell’assenza della condizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 302/1990.
Nota della Redazione
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