Credito IVA ante fallimento non compensabile con debiti post fallimento (Cass. civ. Sez. V n. 7512 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito IVA chiesto a rimborso dal curatore fallimentare e maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento non può essere compensato con l’IVA a debito generata in esercizi successivi all’apertura della procedura concorsuale. La coincidenza della partita IVA per le operazioni prefallimentari e postfallimentari costituisce circostanza meramente occasionale e non priva di autonomia giuridica le due posizioni, facenti capo a soggetti differenti: il fallito per le prime, la massa dei creditori per le seconde. Nel giudizio di rimborso il contribuente assume la veste di attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa. La sentenza penale irrevocabile di condanna per bancarotta non ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario, ma il giudice può valutarla come elemento di prova, privo dell’efficacia del giudicato.
Il Fatto
La curatela di un fallimento chiedeva il rimborso del credito IVA relativo all’anno 2017, per l’importo di euro 13.729,00, e contestava la sospensione dell’erogazione di ulteriori euro 6.935,00. Il credito era esposto in dichiarazione in ragione della minore eccedenza detraibile del triennio 2014-2017: euro 7.928,00 si erano formati prima del fallimento, euro 25.828,00 dopo la sua dichiarazione.
L’Ufficio negava il rimborso per insufficienza documentale — mancanza dei registri IVA e delle fatture del 2003, credito non riportato nella prima dichiarazione utile, assenza di dichiarazione per il 2014 — e valorizzava la condanna del titolare della ditta individuale per reati di bancarotta. La CTP di Ascoli Piceno respingeva il ricorso della curatela; la CGT di secondo grado delle Marche confermava. La procedura concorsuale proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso. Sul primo e sul secondo motivo, trattati unitariamente, esclude il deficit di motivazione della sentenza impugnata: la CGT2 ha spiegato che la curatela, quale attore in senso sostanziale, doveva provare i presupposti del rimborso e non ha prodotto i registri IVA e le fatture dell’anno di formazione del credito. La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma, così da ricavare dalle due sentenze un percorso argomentativo esaustivo e coerente.
Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile: la censura non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sull’ipotesi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disattese prove legali. Il principio del libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Il quarto e il quinto motivo, pure unitariamente esaminati, sono infondati. Non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso è attore in senso sostanziale e l’Amministrazione può prospettare argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione del diniego. Quanto alla sentenza penale, nessuna automatica autorità di cosa giudicata le compete nel giudizio tributario, ma il giudice può valutarla come elemento di prova.
Il sesto motivo si infrange contro il principio delle Sezioni Unite n. 21766 del 2021: l’Amministrazione può contestare il credito IVA esposto in dichiarazione anche quando siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
Il settimo motivo è infondato. La compensazione fallimentare, a mente dell’art. 56 L. fall. (ora art. 155 CCII), esige l’anteriorità della genesi del credito rispetto alla procedura. Il credito IVA ante fallimento non può essere compensato con l’IVA a debito di esercizi successivi: le due posizioni, pur riferite a un’unica partita IVA, sono distinte e divaricate, come dimostra l’obbligo del curatore di redigere due dichiarazioni ex art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972. L’ottavo motivo è inammissibile: sulle domande asseritamente omesse la Corte regionale si è implicita pronunciava, incompatibile con l’accoglimento delle pretese.
Nota della Redazione
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