Procura in cassazione: certificazione data requisito ammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 13146 del 17.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione sia l’autenticità della firma del conferente. La mancanza di tale certificazione della data di rilascio determina l’inammissibilità del ricorso e non può essere sanata da un rilascio postumo, poiché l’attestazione deve intervenire contestualmente al conferimento della procura, a pena di venir meno della sua funzione certificatoria. La regola speciale dell’art. 35-bis, tredicesimo comma, d.lgs. n. 25/2008 opera quale elemento di specialità rispetto alla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e notificato il 20.5.2024, nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il decreto con cui il Tribunale di Genova aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale che le aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sia nella forma dello status di rifugiato sia in quella della protezione sussidiaria, escludendo anche i presupposti della protezione speciale.

Il Tribunale aveva ritenuto il ricorso depositato oltre il termine perentorio, sul presupposto che la notifica del provvedimento di rigetto si fosse perfezionata in data 18.10.2023, a seguito della messa a disposizione dell’atto presso la Questura. Il Ministero è rimasto intimato, non essendosi costituito nei termini. È stata formulata proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; la difesa ha chiesto la decisione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso investono la tempestività dell’impugnazione e la corretta applicazione della procedura notificatoria speciale. La Corte non esamina nel merito tali censure, perché rileva un assorbente profilo di inammissibilità attinente alla procura speciale.

La procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, risulta priva della certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio ai sensi dell’art. 35-bis, tredicesimo comma, d.lgs. n. 25/2008. La norma richiede, quale elemento di specialità, il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e prevede una speciale ipotesi di inammissibilità in caso di mancata certificazione.

La Corte dà continuità al principio delle Sezioni Unite n. 15177 del 2021, secondo cui la procura deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione e richiede che il difensore certifichi, anche con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura sia l’autenticità della firma del conferente. Nello stesso senso sono richiamate le successive Sezioni Unite nn. 18486-18490 del 2021 e altre conformi, da ultimo Cass. n. 4509 del 2025.

Non è sufficiente, osserva la Corte, che la procura sia dettagliata nel contenuto e rechi la data di rilascio successiva alla decisione impugnata. Nel caso di specie manca ogni espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare la data di conferimento come successiva alla comunicazione, recando l’atto unicamente l’autenticazione della firma con la dicitura per autentica. L’attestazione deve intervenire contestualmente al conferimento, non potendo essere recuperata con un rilascio postumo, in applicazione di Cass. n. 27232 del 2020.

La Corte richiama inoltre la Corte cost. n. 13 del 2022, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, come interpretato dalle Sezioni Unite. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Essendo la definizione avvenuta in conformità alla proposta, la Corte applica l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. e condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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