Strepitus fori e indennizzo: onere di allegazione e prova del pregiudizio ulteriore (Cass. pen. Sez. IV n. 37454 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice può discostarsi dal criterio aritmetico di liquidazione dell’indennizzo, fermo restando il tetto massimo di euro 516.456,90, solo quando la parte alleghi in modo circostanziato l’esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà, la loro natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall’ingiusta detenzione patita, offrendone prova anche mediante fatto notorio o presunzioni. Ai fini della configurabilità dello strepitus fori, occorre che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità di informazione, connotandosi per la capacità di raggiungere un largo pubblico e per l’assertività nel senso della responsabilità penale dell’interessato. Nelle realtà di piccole dimensioni è altresì necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 7 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa in relazione a plurimi reati, tra cui estorsioni aggravate dalla metodologia mafiosa. Il Tribunale aveva annullato l’ordinanza cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza; con sentenza del 12.11.2020, divenuta irrevocabile il 4.7.2021, l’imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto e, per un capo, perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 25 marzo 2024, aveva accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, riconoscendo a titolo di indennizzo la somma complessiva di euro 7.782,00 in base al criterio aritmetico. Il ricorrente ha impugnato per cassazione lamentando l’omessa liquidazione dello strepitus fori quale ulteriore voce di danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Il ricorrente aveva invocato l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione, dolendosi di una motivazione “assolutamente esangue”: la Corte ha rilevato che tale espressione non individua una categoria giuridica e che nel caso concreto non ricorre né una motivazione apparente né una motivazione contraddittoria in ordine alla liquidazione dell’indennizzo previsto dall’art. 314 cod. proc. pen.
Il Collegio ha ricostruito il quadro giurisprudenziale. Il giudice della riparazione può discostarsi dal parametro giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione ingiusta. Lo scostamento deve però trovare giustificazione in particolari ripercussioni negative sul versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione e della pubblica ripercussione dell’evento. Perché l’equità non si traduca in arbitrio, il giudice deve individuare puntualmente i parametri di riferimento, dai quali emerga un surplus di effetto lesivo rispetto alle conseguenze fisiologiche della privazione della libertà. La parte è tenuta non solo ad allegare le conseguenze subite, ma a spiegare in modo circostanziato il danno, la sua natura, i fattori causali e il nesso con la detenzione.
Quanto allo strepitus fori, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la diffusione della notizia deve esorbitare dalle comuni modalità informative, connotandosi per la capacità di raggiungere un largo pubblico e per l’assertività nel senso della responsabilità penale dell’interessato. Nelle realtà di piccole dimensioni occorre inoltre che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato le allegazioni difensive ed escluso la sussistenza del danno da clamore mediatico: le notizie avevano riguardato l’intera operazione investigativa, coinvolgente una molteplicità di indagati; il nome del ricorrente era indicato solo con nome e cognome, senza alcun risalto; le notizie erano state riportate in ambito locale, a parte un blog a diffusione molto limitata; le immagini erano state diffuse da testate locali. La Corte di merito ha aggiunto che non vi era prova delle asserite conseguenze personali e professionali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e nessuna liquidazione in favore del Ministero resistente, la cui memoria si era limitata a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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