Costituzione di diritto di superficie: aliquota registro al 9 per cento (Cass. civ. Sez. V n. 21104 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento scontano l’aliquota del 9 per cento prevista dall’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non l’aliquota del 15 per cento. Il termine trasferimento, adoperato dalla norma tariffaria, indica il passaggio della proprietà o della titolarità di diritti reali di godimento da un soggetto a un altro e non può essere riferito agli atti che tali diritti costituiscono. Nel giudizio tributario, il divieto di eccezioni nuove in appello posto dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 riguarda le sole eccezioni in senso stretto e non le eccezioni improprie o le mere difese, sempre deducibili.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una contribuente un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sulla registrazione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino, costitutiva di un diritto di superficie su area a destinazione agricola ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in forza di un contratto preliminare non eseguito.
La contribuente ha impugnato l’atto, deducendo la non tassabilità del provvedimento, ancora sub iudice in appello, e l’errata determinazione della base imponibile. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR Campania, sezione di Salerno, ha confermato la decisione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1 e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene che la CTR avrebbe applicato l’aliquota del 15 per cento in luogo di quella del 9 per cento, trattandosi di atto costitutivo di un diritto reale di godimento e non di semplice trasferimento.
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di novità della questione. Richiamando il costante orientamento (Cass. n. 11223 del 2016; Cass. n. 25756 del 2014), precisa che il divieto dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 concerne le sole eccezioni in senso stretto e non le eccezioni improprie o le mere difese. Nella specie, la questione dell’aliquota costituiva mera difesa, già acquisita al giudizio con l’avviso di liquidazione; il giudice del gravame si era comunque pronunciato, escludendo la novità.
Nel merito, la Corte rileva che l’atto tassato era un’ordinanza di costituzione di diritto di superficie. La norma tariffaria distingue gli atti traslativi a titolo oneroso e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sottoposti all’aliquota del 9 per cento, dagli atti dell’autorità giudiziaria recanti trasferimento o costituzione di diritti reali, ai quali si applicano le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti.
La Corte richiama quindi la propria giurisprudenza (Cass. n. 16495 del 2003; Cass. n. 3461 del 2021; Cass. n. 22198 del 2019), secondo cui il termine trasferimento non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento. Applicando il principio, l’atto doveva essere tassato nella misura del 9 per cento.
Il primo motivo è quindi accolto; il secondo, relativo al vizio di motivazione, resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso.
Nota della Redazione
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