Decorrenza conoscibilità danno erariale da carenze progettuali con relazione RUP (Corte dei Conti Sez. III App. n. 269 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti di opere pubbliche, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità erariale decorre dal momento in cui il fatto causativo del danno diviene obiettivamente conoscibile dalle amministrazioni danneggiate, secondo un criterio di ordinaria diligenza. Il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta illecita del pubblico dipendente, ma con l’eventus damni, ossia con il depauperamento patrimoniale effettivo e attuale. Quando i lavori eseguiti restano incompiuti per carenze della progettazione esecutiva, il danno si esteriorizza nel momento in cui emerge e si rende percepibile la relazione causale tra le lacune progettuali e l’inutilità delle opere, che ne rende definitivamente impossibile la conclusione. Nell’appalto pubblico la verifica non è riservata al solo collaudo finale: in assenza di questo, l’esordio della prescrizione può desumersi da qualsiasi documento che rechi fatti sintomatici del deficit patrimoniale. Resta fermo che la decorrenza può essere posticipata solo in presenza di un occultamento doloso, che ne sposti il dies a quo alla data della scoperta.
Il Fatto
La vicenda riguarda la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Nel corso del 2011 giunge alla Procura regionale un esposto che segnala criticità nella esecuzione dei lavori, fermi per mancanza di finanziamenti e per il rinvenimento di materiale contenente amianto durante gli scavi. Il costo delle opere avviate e rimaste inutilizzate viene prospettato come danno erariale.
La Procura contesta la violazione dei doveri di verifica della progettazione esecutiva a due tecnici. Il danno è individuato nei lavori eseguiti e contabilizzati al 9° S.A.L. del 30 novembre 2010, rimasti privi di utilità. La Corte dei conti regionale, con sentenza n. 161/2021, dichiara prescritta l’azione risarcitoria, fissando il dies a quo nella nota del R.U.P. del 24 novembre 2011. La Procura regionale appella, sostenendo che il termine decorra solo dalla delibera di Giunta del 29 dicembre 2015. Propone appello incidentale condizionato uno dei tecnici.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce i gravami e affronta la questione della decorrenza della prescrizione, richiamando il quadro normativo applicabile ratione temporis: l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Il collegio precisa che la regola codicistica va letta in continuità con il diritto vivente, che colloca l’esordio della prescrizione nel momento della conoscibilità obiettiva del nocumento.
La Corte ricostruisce i principi delle Sezioni riunite contabili. La sent. n. 2/2003/QM afferma che, negli appalti di opere pubbliche, la prescrizione decorre da quando sia conoscibile il comportamento illecito e il danno abbia assunto carattere di certezza e attualità, di norma al collaudo, salvo che tali condizioni si siano verificate anteriormente. Le pronunce SS.RR. n. 5/2007/QM e n. 14/2011/QM individuano di regola nel pagamento il momento della deminutio patrimonii, ma ammettono che la lesione si esteriorizzi quando diviene conoscibile secondo ordinaria diligenza.
Nel caso concreto manca il collaudo, perché i lavori non sono stati ultimati. La Sezione osserva che la verifica della progettazione non è riservata alla fase finale, ma interviene durante l’esecuzione, tramite i poteri del Direttore dei lavori e del R.U.P. Il danno da lavori non utilizzati, contabilizzati al 9° S.A.L., non necessita della successiva attività transattiva per inverarsi: la delibera comunale del 2015 ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo.
La Corte ritiene persuasiva la statuizione di primo grado, che ha individuato nella nota del R.U.P. del 24 novembre 2011 il momento del disvelamento delle lacune progettuali, con la connessa condotta illecita e il derivante pregiudizio. A quella data il danno era obiettivamente percepibile e riconoscibile. La Procura, pur invocando tale relazione, non ha allegato né dimostrato alcun occultamento doloso idoneo a posticipare il dies a quo.
Pertanto il termine era spirato alla data di perfezionamento delle costituzioni in mora, notificate il 5 dicembre 2016. L’appello principale è rigettato, quello incidentale assorbito, la sentenza confermata con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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