Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2871 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, una volta accertata la regolarità della prova del titolo esecutivo e l’inottemperanza dell’obbligato. L’art. 114 cod. proc. amm. consente di fissare il termine per l’adempimento e di nominare fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va accolta quando il tempo trascorso e l’entità delle somme non la giustificano. La proposizione di distinti giudizi di ottemperanza da parte di soggetti muniti del medesimo titolo esecutivo integra un ingiustificato dispendio di attività processuale, con conseguente compensazione delle spese.

Il Fatto

Alcuni docenti a tempo determinato avevano ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto all’assegnazione della carta del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio. Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 710/2024 dell’11 dicembre 2024, aveva accolto i ricorsi riuniti e condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione degli interessati la carta per ciascun anno, per importi complessivi specificati in motivazione.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto autonomi ricorsi per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata la piena esecuzione del giudicato, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con comparse di mero stile, senza deduzioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei ricorsi, essendo stati proposti per l’esecuzione della medesima sentenza e quindi connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sul piano formale, il TAR ha verificato la regolare produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, i ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero non aveva ancora provveduto ad assegnare loro la carta del docente e l’Amministrazione non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum dei crediti, il TAR ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza del giudice ordinario, rilasciando le rispettive carte elettroniche e accreditandovi le somme indicate, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Al termine delle operazioni il Commissario trasmetterà una relazione sulle incombenze realizzate.

Il TAR ha invece respinto le domande di condanna al pagamento della penalità di mora. In considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo esecutivo e dell’entità delle somme da accreditare, non ricorrono i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Le spese dei giudizi riuniti sono state compensate. Il Collegio ha rilevato che, a fronte della complessiva inottemperanza dell’Amministrazione agli obblighi portati da un unico titolo esecutivo, la proposizione di autonomi giudizi di ottemperanza per ciascun soggetto integra un ingiustificato dispendio di attività processuale, potendo l’inottemperanza essere accertata con un unico giudizio, con equivalente soddisfazione di tutte le pretese creditorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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