Controlli interni enti locali integrazione del referto (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 20 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono integrare in corso d’anno il programma delle attività di controllo approvato a inizio esercizio, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, quando sopravvengano esigenze di verifica non previste nel programma originario. L’integrazione è espressamente consentita dalla riserva formulata nella deliberazione di programmazione e presidia il buon andamento della Pubblica amministrazione. Il sistema integrato dei controlli interni, di cui all’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, costituisce un fondamentale presidio per perseguire efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Le relazioni-questionario trasmesse dai Sindaci degli enti locali integrano il quadro informativo a disposizione della Sezione e vanno esaminate in apposito referto.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, aveva approvato con la deliberazione n. 2/2024/SCBOLZ/INPR il programma delle attività di controllo per l’anno 2024, riservandosi espressamente la possibilità di integrarlo in presenza di esigenze sopravvenute. Nel corso dell’esercizio i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della provincia di Bolzano hanno trasmesso alla Sezione le rispettive relazioni sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, per gli anni 2022 e 2023.
Tali relazioni sono state redatte secondo lo schema del questionario allegato alle Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. La Sezione ha quindi ritenuto di dover integrare la programmazione per esaminare i documenti pervenuti e predisporre il relativo referto.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la possibilità per la Sezione regionale di controllo di ampliare, in corso d’anno, il perimetro delle attività di verifica già definite in sede di programmazione. Il fondamento normativo è rinvenuto nell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 305/1988, che attribuisce alle Sezioni di Trento e Bolzano il compito di definire annualmente i programmi e i criteri del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, e nell’art. 5, comma 2, del Regolamento citato, che consente l’integrazione del programma.
La Sezione osserva che la stessa deliberazione di inizio esercizio aveva previsto una espressa riserva di integrazione, «alla luce di eventuali esigenze sopravvenute». Il Collegio ritiene quindi legittimo l’ampliamento della programmazione per ricomprendervi l’esame delle relazioni-questionario dei Sindaci.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 37/SSRRCO/2023/INPR, con cui è stata approvata la programmazione dei controlli e delle analisi per il 2024, e le Linee guida della Sezione delle Autonomie che definiscono il questionario per le relazioni annuali del Sindaco. Le relazioni pervenute integrano il quadro informativo per l’esame delle gestioni finanziarie degli enti locali.
La Sezione valorizza la funzione del sistema dei controlli interni, qualificato come presidio per il buon andamento della Pubblica amministrazione e strumento per perseguire l’efficienza, l’economicita e l’efficacia dell’azione amministrativa. Su queste basi delibera l’integrazione del programma mediante la predisposizione di un referto sui controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023 nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, attraverso l’esame delle relazioni trasmesse. Dispone poi la trasmissione della deliberazione agli enti interessati e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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