Inammissibile il ricorso collettivo per la perequazione piena delle pensioni (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 81 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile il ricorso collettivo è ammissibile solo quando l’atto introduttivo specifichi in modo puntuale la posizione previdenziale di ciascun ricorrente, con indicazione della decorrenza e dell’importo del trattamento in godimento. La generica allegazione di percepire una pensione superiore a quattro volte il minimo INPS non consente di riscontrare l’omogeneità delle situazioni sostanziali e processuali, né di ricondurre le singole posizioni alle fasce di perequazione contestate. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c., anche perché la carenza descrittiva si traduce in difetto di prova sulla rilevanza dell’eventuale questione di legittimità costituzionale. Il requisito della previa domanda amministrativa ex art. 153, lett. b), c.g.c. non è invece necessario quando l’INPS provvede d’ufficio in materia di perequazione e la quantificazione operata dall’Istituto rende attuale l’interesse ad agire.
Il Fatto
Sessantacinque ricorrenti, ex dipendenti del comparto difesa e sicurezza, adivano la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana deducendo di percepire un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo INPS e di ricadere quindi nell’ambito applicativo dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che ha reintrodotto un meccanismo di perequazione ridotta per scaglioni.
Con diffida trasmessa via PEC alla Direzione regionale dell’INPS, chiedevano la disapplicazione della norma, l’integrazione delle rate con le somme trattenute e la restituzione degli arretrati. Instaurato il giudizio, chiedevano la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. e, in via gradata, l’accertamento del diritto alla perequazione integrale. L’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della previa istanza amministrativa e per genericità delle singole posizioni previdenziali.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 153, lett. b), c.g.c. e la respinge. La norma mira a evitare che il giudice delle pensioni si sostituisca all’amministrazione e richiede una pronuncia espressa o l’inutile esperimento del silenzio-rifiuto. La giurisprudenza contabile, però, esclude la necessità della previa istanza quando il provvedimento pensionistico è immediatamente lesivo o quando l’Istituto applica d’ufficio i benefici di legge, come accade in materia di perequazione.
Nel caso concreto i ricorrenti contestano i parametri applicati dall’INPS nel calcolo della rivalutazione annuale: la concreta quantificazione operata dall’Istituto rende attuale l’interesse ad agire e la tutela giurisdizionale non integra alcuna indebita sostituzione. L’eccezione, sotto questo profilo, non è fondata.
Diversa è la sorte del secondo profilo. La Corte ricostruisce la disciplina del ricorso collettivo: più soggetti possono agire con un solo atto quando sussiste identità di posizione giuridica sostanziale, secondo il principio affermato dal Cons. Stato, sez. IV, n. 5719 del 2018. L’ammissibilità richiede però che le situazioni omogenee siano esplicitate in modo specifico nell’atto introduttivo, perché la controparte possa contraddire e il giudice possa verificare l’effettivo interesse individuale.
L’art. 152 c.g.c. impone la specificazione degli elementi in fatto e in diritto; la sua carenza comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 153 c.g.c. Nella specie i ricorrenti hanno prospettato in termini generici la propria qualità di ex dipendenti e il superamento della soglia delle quattro volte il minimo, senza descrivere per ciascuno la decorrenza e l’importo mensile lordo del trattamento.
Tale carenza impedisce di riscontrare l’omogeneità delle posizioni e di ricondurle alle diverse fasce dei numeri da 1) a 5) della lett. b) del comma 309. La genericità si traduce inoltre in difetto di prova sulla rilevanza dell’incidente di costituzionalità, che resta avulso dalle singole posizioni previdenziali. Le produzioni documentali non possono integrare le allegazioni del ricorso, e i cedolini del 2024 si riferiscono a ratei disciplinati dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, non applicabile al periodo contestato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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