Controllo preventivo e atto consequenziale a decreto commissariale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 223 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di controllo preventivo di legittimità, l’atto amministrativo che costituisce conseguenza fisiologica e doverosa di un precedente decreto commissariale di natura sostanzialmente giudiziale, non soggetto a controllo, non può essere valutato autonomamente nella sua portata dispositiva. La Sezione regionale di controllo, preso atto del consolidamento del provvedimento del commissario ad acta, ammette al visto l’atto che ne costituisce mera esecuzione consequenziale, non potendo il dirigente destinatario rimanere incardinato presso un istituto già occupato in forza di un provvedimento giudiziale. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della coerenza dell’atto rispetto all’assetto determinato dal titolo giudiziale, senza estendersi al merito delle scelte organizzative sottostanti.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in attuazione di un’ordinanza emessa dal giudice del lavoro, aveva conferito a una dirigente scolastica, con decreto commissariale, l’incarico presso un istituto comprensivo, stabilendo la presa di servizio entro un termine fissato dal giudice. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva rappresentato l’esistenza di una diversa assegnazione già disposta in favore di altra dirigente, titolare di benefici ex lege n. 104/1992, e l’insussistenza di una situazione di vacanza di organico nei ruoli regionali.

Il giudice del lavoro, con ordinanza successiva, ha ritenuto non ostative le motivazioni dell’amministrazione e ha confermato le modalità attuative già individuate. Il decreto USR n. 55256 del 13.9.2024, con cui si conferisce alla dirigente subentrante l’incarico presso altro istituto, è stato pertanto sottoposto al controllo preventivo di questa Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del decreto commissariale come atto di natura sostanzialmente giudiziale, adottato in esecuzione di una pronuncia cautelare e non sottoposto a controllo preventivo di legittimità. Da questa premessa deriva che il provvedimento dell’amministrazione scolastica non può essere esaminato in modo isolato rispetto al titolo che lo impone.

Con la precedente deliberazione n. 221/2024 la Sezione aveva già dichiarato il non luogo a deliberare in riferimento al decreto commissariale, prendendo atto della sua natura. Su tale base, il decreto dell’USR che conferisce l’incarico alla dirigente subentrante si configura come atto consequenziale: si pone quale sbocco fisiologico e doveroso dell’assetto determinato dal provvedimento giudiziale.

La Sezione osserva che la dirigente già incardinata presso l’istituto non poteva rimanere assegnata a un plesso occupato, in virtù del predetto atto di natura giudiziale, dalla dirigente trasferitasi in esecuzione dell’ordinanza. Il trasferimento d’ufficio e il nuovo conferimento di incarico rispondono quindi a una necessità organizzativa imposta dall’esecuzione della misura cautelare.

Ne deriva l’ammissione al visto e alla conseguente registrazione del decreto impugnato, non ravvisandosi margini per una valutazione autonoma di legittimità dell’atto che si limita a dare attuazione all’assetto consolidato. La Sezione dispone inoltre la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale dell’ufficio regionale, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, con obbligo per l’amministrazione di informare la Sezione dell’avvenuta pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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