Riparazione per ingiusta detenzione esclusa per condotta gravemente colposa (Cass. pen. Sez. IV n. 32252 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riconoscimento dell’indennizzo è escluso quando l’indagato abbia tenuto un comportamento gravemente colposo che, concorrendo con l’errore dell’autorità giudiziaria, abbia dato causa all’adozione della misura cautelare. Tale condotta è ostativa anche quando il fatto accertato non integri gli estremi del reato contestato, poiché l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. richiede l’assenza di dolo o colpa grave e non la sola insussistenza del reato. Quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna idonea a sostenere la decisione, i vizi logici o giuridici relativi a una sola di esse non inficiano il provvedimento se lo stesso trova adeguato fondamento nelle altre.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 9 aprile al 9 ottobre 2019, su ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, in ritenuta flagranza di tentata rapina e lesioni aggravate. All’esito del giudizio di cognizione è stato assolto dal reato di tentata rapina perché il fatto non sussiste, mentre le lesioni sono state dichiarate estinte per intervenuta remissione di querela, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.

La Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo ostativo il comportamento gravemente colposo dell’indagato e, inoltre, le dichiarazioni mendaci rese nell’interrogatorio di garanzia. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Il fulcro della decisione è che il comportamento gravemente colposo valutato come ostativo dalla Corte territoriale, ossia l’aggressione a mani nude con schiaffi e pugni di intensità tale da far cadere la persona offesa sui tavolini del locale, è documentato dai filmati acquisiti agli atti e accertato nel giudizio di cognizione.

La difesa non contesta che quel comportamento sia stato tenuto, ma si limita a sostenere che esso non fosse funzionale a conseguire un ingiusto profitto e dunque non potesse integrare la tentata rapina. Per la Corte questo argomento non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha ritenuto la reazione sproporzionata e del tutto ingiustificata rispetto al comportamento della persona offesa.

Decisivo è il rilievo dell’efficacia sinergica: la misura cautelare non fu disposta solo per la tentata rapina, ma anche per le lesioni, risultate procedibili a querela solo all’esito dell’esame dei filmati. L’aggressione accertata ebbe quindi sicura incidenza causale nell’adozione della misura, a prescindere dalla qualificazione del fatto contestato.

La Corte ha poi esaminato la parte della motivazione relativa alle dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia, ravvisandovi profili di contraddittorietà e manifesta illogicità: i filmati atti a documentarne la falsità non erano a disposizione del G.i.p., che non poteva apprezzare la discordanza tra il dichiarato e l’accaduto. Tuttavia, il riferimento a tale condotta processuale ha carattere marginale. Secondo il principio richiamato, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna idonea a giustificare la decisione, i vizi logici relativi a una sola di esse non inficiano il provvedimento se lo stesso trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte non ha liquidato le spese del Ministero resistente, poiché la memoria dell’Avvocatura dello Stato si è limitata a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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