Impugnazione della parte civile e giudicato penale condanna civile incidentale (Cass. pen. Sez. 3 n. 1774 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di costituzione di parte civile, è ammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. preordinata a ottenere l’affermazione della responsabilità dell’imputato quale presupposto logico della condanna al risarcimento del danno. Detta richiesta non può condurre a modificare la decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ma consente al giudice dell’impugnazione di affermare la responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili. In tale ipotesi la res iudicanda si sdoppia, potendo il giudice dell’impugnazione statuire in via incidentale in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione. Il vizio di motivazione della sentenza di appello che riformi una pronuncia assolutoria non è deducibile per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non essendo tale inosservanza prevista a pena di nullità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva accolto l’impugnazione della parte civile e dichiarato l’imputato responsabile, ai soli effetti civili, del reato di truffa ai danni della casa automobilistica, condannandolo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Il Tribunale aveva invece assolto l’imputato per insussistenza del fatto, valorizzando le imprecisioni delle dichiarazioni del coimputato e la limitata univocità degli elementi di riscontro.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico articolato motivo, il difetto di motivazione e la violazione del giudicato interno, sostenendo l’identità tra il fatto di truffa e quello di dichiarazione fraudolenta per il quale era maturata un’assoluzione definitiva non impugnata dal pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che l’obbligo di motivazione rafforzata per il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria è concorrente e non alternativo con l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Nella specie la Corte territoriale aveva rispettato entrambi gli obblighi, avendo disposto la rinnovazione istruttoria e reso una motivazione puntuale, confrontandosi criticamente con le argomentazioni del Tribunale e giustificando la maggiore forza persuasiva della propria decisione.

Quanto alla valutazione della prova dichiarativa, il Collegio ha ribadito che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non contiene alcuna limitazione al principio del libero convincimento e non impone di preferire le dichiarazioni rese nella rinnovata istruttoria a quelle del primo grado. Ove sussista sostanziale uniformità tra le dichiarazioni, il giudice può legittimamente porre a fondamento della condanna anche le prove assunte nel precedente grado di giudizio.

La Corte ha poi dichiarato inammissibili le censure difensive che miravano a reintrodurre una diversa interpretazione del compendio probatorio sotto le spoglie della denunciata violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., non potendo tale -norma essere dedotta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo la sua inosservanza prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem, la Corte ha escluso l’identità tra il delitto di truffa e quello di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di reati eterogenei nella condotta, nell’evento e nell’oggetto materiale. Ha inoltre ribadito che la parte civile, impugnando la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non mira a modificare la decisione penale ormai coperta da giudicato, ma solo a ottenere l’affermazione di responsabilità dell’imputato ai fini risarcitori, sicché il giudice dell’impugnazione può statuire in modo difforme dal giudicato penale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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