Notifica all’imputato irreperibile al difensore senza verifica del domicilio eletto (Cass. pen. Sez. I n. 41602 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica della vocatio in iudicium eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza la previa verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità del domicilio eletto o dichiarato dall’imputato. La mancata notificazione presso il domicilio eletto integra una omessa citazione dell’imputato e impedisce di attribuire efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario con il difensore. La presunzione di circolazione delle informazioni tra imputato e difensore opera solo quando la notifica sia irregolare, non quando la notifica personale sia del tutto assente. Il meccanismo dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., che consente la notifica al difensore di fiducia, presuppone che una prima notificazione personale sia andata a buon fine.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 24 marzo 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone il 17 giugno 2022 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 4, commi secondo e terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltellino svizzero di 15 cm e un coltello a serramanico di 20 cm.

L’imputato, che nel giudizio di primo grado era risultato sostanzialmente irreperibile, proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo eccepiva la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita presso il difensore, per l’omessa emissione del decreto di irreperibilità e la mancanza di nuove ricerche. Con il secondo censurava il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della circostanza attenuante dell’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975. Con il terzo lamentava l’omessa statuizione su sospensione condizionale e non menzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Dal fascicolo emergeva che l’imputato era stato giudicato in primo grado come irreperibile e che le notifiche erano state eseguite presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a seguito di due verbali di irreperibilità del 9 dicembre 2020 e del 16 febbraio 2021.

La notifica del decreto di citazione in appello era stata nuovamente eseguita presso il difensore sul presupposto — indicato nello stesso decreto e nella relazione di notificazione — di una elezione di domicilio dell’imputato presso quel professionista. Nel verbale del 15 ottobre 2020, però, l’imputato aveva eletto domicilio in un altro luogo, e non risultava alcuna elezione presso il difensore: difettavano quindi un decreto di irreperibilità e nuove ricerche.

La Corte ha richiamato il prevalente orientamento secondo cui è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza la verifica dell’insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione e incide sulla formazione del contraddittorio. La puntuale verifica dell’idoneità del luogo eletto assume rilievo centrale: solo se il controllo dia esito negativo diventa possibile la notifica sostitutiva; in sua assenza, la notifica mediata non ha base legale.

È stata inoltre ribadita la distinzione tra la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., affetta da nullità assoluta quando manchi la verifica, e la notifica ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., affetta da nullità a regime intermedio quando una prima notifica personale sia andata a buon fine. Nel caso concreto la Corte ha sottolineato che la verifica del domicilio eletto si imponeva a maggior ragione per la notificazione in appello, data la condizione di sostanziale irreperibilità dell’imputato nel giudizio di primo grado.

Alla luce di ciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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