Erronea qualificazione giuridica censurabile solo per errore manifesto nella patteggiata (Cass. pen. Sez. 2 n. 9059 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, tra questi, la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile limitatamente ai casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. La verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo della sentenza impugnata.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava all’imputato la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di estorsione aggravata continuata. L’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di doglianza con cui deduceva la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., alla corretta qualificazione giuridica del fatto e ai criteri di quantificazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentito al pubblico ministero e all’imputato solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illégalité della pena o della misura di sicurezza.

Con riferimento alla dedotta erronea qualificazione giuridica, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui tale motivo di ricorso è limitato ai soli casi di errore manifesto, ricorrente quando la qualificazione giuridica risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. In applicazione di tale principio, la verifica deve essere effettuata esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non emergano evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, l’esame del capo di imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non ha rivelato la manifesta erroneità della qualificazione giuridica, risultando la doglianza del tutto generica, non avendo il ricorrente specificato gli esatti termini della dedotta erronea qualificazione. Le ulteriori doglianze formulate nell’unico motivo di ricorso non rientravano, palesemente, tra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Alla stregua di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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