Intercettazioni per reato archiviato utilizzabili per il riciclaggio connesso (Cass. pen. Sez. I n. 12704 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. La nozione di procedimento diverso non coincide con quella di diverso reato ed è più ampia di questa; essa non può essere ricollegata a un dato meramente formale, quale il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. Decisivo è il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto in relazione al quale il pubblico ministero svolge le indagini. Il legame esclude il divieto quando le indagini siano strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato. La archiviazione dell’ipotesi originaria non incide sull’utilizzabilità degli esiti rispetto al reato connesso.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha affermato la penale responsabilità di quattro imputati per il delitto di riciclaggio e art. 648-bis cod. pen., avendo gli stessi alterato il numero di telaio di un miniescavatore di provenienza illecita e riverniciato il mezzo, attribuendogli il numero identificativo di un escavatore analogo.

Le indagini erano iniziate dal rinvenimento di materiale di provenienza furtiva presso un capannone e si erano avvalse di videoriprese, di una consulenza tecnica sulla contraffazione del telaio e di intercettazioni telefoniche. Queste ultime erano state autorizzate nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere, poi archiviato, e utilizzate per il reato di riciclaggio, iscritto in un distinto procedimento successivamente riunito. I ricorrenti hanno censurato l’utilizzabilità degli esiti captativi, l’affermazione di responsabilità, l’omessa motivazione rafforzata, il difetto di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 51 del 28.11.2019, secondo cui il divieto di utilizzazione non opera per gli esiti relativi ai reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l’autorizzazione era stata originariamente disposta. La nozione di procedimento diverso non si risolve in un dato formale, come il numero di iscrizione, né in un collegamento meramente fattuale e occasionale.

Nel caso concreto, non essendo previsto per il riciclaggio l’arresto obbligatorio in flagranza, era necessaria la verifica della connessione. Tale verifica è stata ritenuta compiuta dalla Corte di appello, emergendo il collegamento dalle richieste di autorizzazione, nelle quali si faceva già riferimento a operazioni di riciclaggio e alla capacità di ricollocamento della merce rubata.

Sul secondo motivo, la Corte esclude la valutazione parcellizzata delle emergenze e conferma la provenienza illecita del mezzo, valorizzando la modifica del numero di telaio, la riverniciatura, le conversazioni ritenute circospette e la presenza del medesimo numero su entrambi gli escavatori. Richiama il principio per cui l’affermazione di responsabilità per riciclaggio non richiede l’esatta tipologia del delitto presupposto né la precisa identificazione del soggetto passivo.

Quanto al terzo motivo, il giudice di appello che riforma un’assoluzione è tenuto a una motivazione rafforzata, da porsi in serrato confronto con la decisione di primo grado. L’obbligo è ritenuto assolto, avendo la Corte territoriale operato una minuziosa rilettura del compendio probatorio. Sul quarto motivo, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non è dovuta quando la riforma si basi sulla diversa interpretazione della fattispecie alla luce della valutazione complessiva dell’intero compendio, e non su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva.

Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ribadisce che l’attenuante dell’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. trova applicazione solo quando la pena edittale del reato presupposto, computato l’aumento per le aggravanti, sia inferiore a cinque anni di reclusione. I ricorsi sono rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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