Revoca confisca urbanistica al prosciolto per prescrizione ex art. 628-bis (Cass. pen. Sez. IV n. 3648 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “condannato” evocata dall’art. 628-bis cod. proc. pen., ai fini della legittimazione alla richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU, va interpretata in senso sostanziale ed esteso, ricomprendendo anche il soggetto prosciolto per intervenuta prescrizione del reato nei cui confronti sia stata disposta la confisca urbanistica dei suoli. Tale interpretazione, costituzionalmente e convenzionalmente conforme, è imposta dalla natura punitiva del provvedimento ablatorio, che integra una sanzione ai sensi dell’art. 7 CEDU a prescindere dalla classificazione formale ricevuta nell’ordinamento interno. La Corte di cassazione, nell’esercizio del potere conferitole dal rimedio in esame, può revocare la propria sentenza e annullare senza rinvio la decisione di merito limitatamente alla statuizione concernente la confisca, disponendo la restituzione dei beni all’avente diritto.
Il Fatto
Con sentenza del 23/03/2006, la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per l’intervenuta prescrizione delle contravvenzioni di lottizzazione abusiva, edificazione abusiva e violazione paesaggistica, confermando tuttavia la confisca dei suoli disposta in primo grado. Il provvedimento ablatorio, divenuto irrevocabile, determinava il trasferimento della proprietà dei terreni al comune.
Adita dall’interessato, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 29/10/2013, accertava la violazione degli artt. 7 CEDU e 1 del Protocollo n. 1, liquidando il danno morale. Con successiva sentenza del 10/10/2024, la Corte EDU disponeva la restituzione dei suoli al ricorrente e il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 100.000,00. Rilevato che lo Stato aveva versato solo la somma risarcitoria senza provvedere alla restituzione, il difensore proponeva ricorso per cassazione ex art. 628-bis cod. proc. pen., chiedendo la revoca della confisca.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale che ha condotto all’introduzione del rimedio di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen., qualificato come mezzo di impugnazione straordinario volto a superare il binomio revisione europea-incidente di esecuzione. Il nuovo istituto affida sempre alla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo e l’adozione dei provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli della violazione accertata.
Nel caso di specie, la Corte ritiene il ricorso ammissibile sul piano oggettivo, ricorrendo le condizioni normative: risulta emessa una decisione definitiva della Corte EDU che ha accertato la violazione dell’art. 7 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1, e il ricorso risulta tempestivo, essendo stato proposto entro il termine di novanta giorni dalla definitività della pronuncia sovranazionale.
Il tema più delicato riguarda la legittimazione attiva del richiedente, prosciolto per prescrizione e non formalmente “condannato”. La Corte richiama l’evoluzione interpretativa che ha ampliato la nozione di “condannato”, menzionando il precedente delle Sezioni Unite n. 13199 del 2017, le Sezioni Unite n. 31617 del 2015 e la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, che valorizzano la sostanza del provvedimento rispetto alla sua forma. Viene inoltre richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6141 del 2019, che ha riconosciuto lo status di condannato all’imputato prosciolto per prescrizione ma condannato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Sulla base di tale percorso ermeneutico, la Corte afferma che la nozione di “condannato” recepita dall’art. 628-bis cod. proc. pen. deve essere intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche il soggetto prosciolto per prescrizione nei cui confronti sia stata disposta la confisca del bene oggetto del reato. Tale interpretazione risulta costituzionalmente e convenzionalmente conforme, rispettosa degli artt. 3 e 25 Cost. e dell’art. 7 CEDU, atteso che il provvedimento ablatorio, al di là della classificazione formale, ha indubbia natura punitiva.
Quanto al contenuto dispositivo del dictum della Corte EDU, la formula che dispone la restituzione dei beni confiscati non consente soluzione diversa dall’esecuzione. La Corte revoca pertanto la propria sentenza n. 37274/2008 dell’11/06/2008, limitatamente alla statuizione sulla confisca, e annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Bari del 23/03/2006 nella medesima parte, eliminando la confisca e disponendo la restituzione degli immobili all’avente diritto.
Nota della Redazione
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