Motivazione apparente del riesame se non si confronta con le deduzioni difensive (Cass. pen. Sez. II n. 27640 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul giudice del riesame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione del materiale indiziario e dei criteri di valutazione adottati. Il giudicante non può limitarsi a una neutra elencazione degli elementi raccolti, ma deve operarne una sintesi critica. A fronte di un atto di impugnazione non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. Integra motivazione apparente, idonea a ridondare nella violazione di legge, il provvedimento che si limiti a indicare gli indizi a carico senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive, omettendo di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti. La replica esigibile deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni che individuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo del giudice della cautela.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato il riesame del provvedimento con il quale il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 42, 110, 416-bis.1 e 629 cod. pen. e dell’art. 273 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. La difesa sostiene che il Tribunale abbia omesso di confrontarsi con le censure dell’atto di gravame, offrendo argomentazioni congetturali sul ruolo di intermediario attribuito al ricorrente. Il secondo e il terzo motivo riguardano le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato insegnamento secondo cui il giudice del riesame deve rendere una motivazione effettiva, con puntuale indicazione del materiale indiziario e dei criteri di valutazione adottati, non potendosi limitare a una mera elencazione degli elementi raccolti (Sez. 2, n. 38818 del 07.06.2019, Saraco). A fronte di un atto di impugnazione non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio tralaticio alla motivazione dell’ordinanza applicativa (Sez. 4, n. 22694 del 21.04.2023, Salluce; Sez. 6, n. 39412 del 03.12.2025, Ielasi).

La Corte qualifica apparente la motivazione che, a fronte di specifiche censure, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del giudice della cautela mediante formule di stile o asserzioni apodittiche (Sez. 6, n. 31370 del 19.06.2018, Berardi; Sez. 3, n. 41819 del 29.09.2022, Bagagli). Rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e di motivazione apparente, tali da ridondare in violazione di legge, le ipotesi in cui il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi dell’ordinanza impugnata idonei a confutarli (Sez. 1, n. 4690 del 27.11.2019, Zoffreo Fiore; Sez. 4, n. 21374 del 11.06.2020, Davis; Sez. 5, n. 41792 del 22.10.2025, P.).

Il sistema processual-penalistico enuncia un metodo di accertamento di tipo dialettico, che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni delle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese. La replica pretesa dal giudice del riesame deve consistere in una risposta ragionata e dialogica, privilegiando la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa alla funzione giustificativa della motivazione.

Nel caso concreto, il Tribunale non si è confrontato con la prospettazione secondo cui il ricorrente non avrebbe svolto il ruolo di intermediario della richiesta estorsiva, ma ne sarebbe stato egli stesso destinatario. L’assunto era corroborato da plurimi elementi istruttori rimasti privi di valutazione: la trascrizione della fonoregistrazione dell’esame della persona offesa, il timore manifestato dal ricorrente, le dichiarazioni rese al difensore circa la consegna della somma da versare al sodalizio e la conversazione intercettata in altro procedimento. Tali elementi, ove esaminati, avrebbero imposto una puntuale verifica della prospettazione difensiva, astrattamente suscettibile di offrire una diversa lettura del ruolo rivestito dal ricorrente.

Il deficit motivazionale impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Lecce, che dovrà procedere a un nuovo e puntuale esame, verificando l’effettiva direzione della volontà del ricorrente e il concreto ruolo rivestito nella vicenda. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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