Motivazione per relationem nel riesame e ricorso generico inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 14011 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame che, recependo gli argomenti dell’ordinanza genetica, conferma la misura cautelare non è viziata, a condizione che l’adesione non sia acritica ma si fondi su un autonomo apprezzamento degli atti di indagine. La censura di “copia e incolla” è inammissibile per genericità se il ricorrente non indica specificamente le parti del provvedimento che sarebbero viziate e la loro decisività. La deduzione del travisamento della prova è priva di rilievo quando l’elemento asseritamente travisato non incide sul percorso argomentativo che sorregge la gravità indiziaria, come quando la contestazione riguarda un accordo criminoso e non la consumazione del reato. Il ricorso per cassazione non può sollecitare una rivalutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, riservata alla sede di merito, né censurare apoditticamente la motivazione sulle esigenze cautelari quando essa richiami elementi oggettivi quali i precedenti penali e la capacità di delinquere.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 9/10/2025, annullava parzialmente l’ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari, confermandola invece per i capi relativi ai delitti di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309/1990 (cessione di stupefacenti) e all’art. 648 cod. pen. (ricettazione). La misura era stata disposta per un tentativo di introdurre sostanza stupefacente e telefoni cellulari nel carcere mediante un drone, nonché per un accordo criminoso volto alla consegna della sostanza.

Avverso l’ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: il difetto di motivazione per il recepimento “pedissequo” dell’ordinanza genetica; il travisamento della prova in ordine alle cause della caduta del drone, che avrebbe dovuto configurare un tentativo inidoneo ex art. 49 cod. pen.; l’insussistenza di un pactum sceleris; l’omesso esame della possibile riqualificazione della condotta ex art. 391-ter cod. pen.; l’illegittimità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati o inammissibili. In particolare, con riferimento al primo motivo, la censura di “totale adesione alla ricostruzione della pubblica accusa” è stata dichiarata inammissibile per difetto di contenuto specifico: il ricorrente non aveva indicato le parti dell’ordinanza che sarebbero state frutto di un mero “copia e incolla”, né la loro portata all’interno del percorso argomentativo, né la loro decisività ai fini della conferma della gravità indiziaria.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di un travisamento della prova. Gli atti di indagine confermavano in modo pacifico il luogo della caduta del drone, al di fuori della struttura penitenziaria, e comunque l’eventuale errore sarebbe stato privo di rilievo, poiché la contestazione del capo 34) non aveva ad oggetto l’introduzione delle sostanze in carcere, bensì l’accordo criminoso stretto per la consegna delle stesse. Il Tribunale, richiamando l’ordinanza genetica, aveva diffusamente indicato le conversazioni intercettate tra il 24 gennaio e il 1° febbraio 2025, dalle quali emergevano elementi adeguati a riscontrare i gravi indizi di colpevolezza.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura, contestando che dalle conversazioni non emergessero programmi concreti, sollecitava un esame del merito non consentito in sede di legittimità e non si confrontava con l’ampia analisi contenuta nell’ordinanza. La Corte ha quindi escluso che la vicenda potesse essere inquadrata nel tentativo inidoneo ex art. 49 cod. pen., confermando la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309/1990.

Il quarto motivo, relativo al capo 37) (ricettazione), è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale aveva adeguatamente motivato i gravi indizi, richiamando la nota della polizia giudiziaria del 6/6/2025 sul traffico telefonico e la detenzione di almeno due apparecchi da parte dell’indagato, così da escludere la riqualificazione ex art. 391-ter cod. pen.

Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle esigenze cautelari: il Tribunale aveva valorizzato elementi oggettivi, quali i rapporti con altri detenuti tramite telefoni cellulari, la volontà di introdurre stupefacenti in carcere, e i precedenti penali, anche specifici, pervenendo a una valutazione di pericolosità preoccupante che giustificava la misura massima, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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