Imposta di soggiorno: gestore responsabile del riversamento al Comune (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 76 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva è obbligato a versare al Comune l’imposta di soggiorno, anche qualora l’ospite non abbia pagato il relativo importo, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo. In caso di omesso pagamento del tributo, il Comune può rivolgersi direttamente al gestore. L’omessa riscossione e il mancato riversamento del tributo integrano responsabilità amministrativa, imputabile a ciascun amministratore nei limiti del periodo di effettiva gestione. Il danno da disservizio, in quanto duplicazione della pretesa riferita al medesimo tributo non riversato, non è risarcibile.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società esercente un agriturismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente a due amministratori succedutisi nel tempo, chiedendone la condanna solidale al pagamento di € 13.455,50 in favore del Comune di Urbino. La pretesa concerneva l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno per gli anni dal 2018 al 2023, oltre al danno da disservizio.
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva dichiarato l’inammissibilità di un conto giudiziale compilato d’ufficio e parificato con importi pari a zero, per il comportamento non collaborativo della struttura ricettiva. La Procura, dopo gli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, ha quantificato in € 8.455,50 le imposte non riscosse e non riversate, imputandole alla società in solido con i suoi legali rappresentanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il d.lgs. n. 23/2011, che ha previsto la facoltà per i Comuni di istituire l’imposta di soggiorno a carico degli ospiti delle strutture ricettive. La delibera di Giunta regionale n. 1640 del 7/12/2011 ha classificato tutti i Comuni delle Marche come località turistiche, consentendo anche ai Comuni non capoluoghi di istituire il tributo.
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del versamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Da ciò discende che egli è obbligato a versare il tributo spettante al Comune anche qualora l’ospite non abbia pagato, e che il Comune può rivolgersi direttamente al gestore. La Corte richiama sul punto Cass. n. 6187/2024.
Nel caso concreto, i convenuti hanno omesso di presentare i conti giudiziali, di esigere dagli ospiti non esenti l’imposta dovuta e di versare al Comune quanto spettante. Tali comportamenti sono connotati da dolo: il primo amministratore era già stato destinatario di una sanzione per l’anno 2018 ed ha tenuto un comportamento non collaborativo nel giudizio di conto; la seconda, divenuta amministratrice nel marzo 2021, era consapevole dei procedimenti pendenti e ha continuato a non provvedere alla riscossione e al versamento.
La mancata costituzione dei convenuti non consente di confutare le contestazioni. Il Collegio afferma che ciascun amministratore risponde nei limiti del periodo di effettiva gestione. Al primo vanno addebitati gli importi degli anni 2018, 2019 e 2020; alla seconda quelli degli anni 2021, 2022 e 2023.
La Corte respinge, invece, la domanda di risarcimento del danno da disservizio. Il danno non risulta adeguatamente documentato e la pretesa si configura come duplicazione di quella riferita al mancato riversamento del medesimo tributo, il cui gettito era destinato alle finalità di interesse pubblico. Il Collegio condanna quindi la società e i due amministratori, in solido, al pagamento delle rispettive somme, con rivalutazione monetaria e interessi legali, e pone le spese di giudizio a carico delle parti soccombenti.
Nota della Redazione
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