Parifica del rendiconto regionale e mancata rappresentazione dell’operazione di indebitamento (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 73 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione, la Sezione regionale di controllo verifica la conformità delle poste alle scritture contabili e ai fatti di gestione sottostanti. Ove un’operazione di cessione di immobili pubblici sia destinata a copertura di disavanzo sanitario e non trovi rappresentazione nella voce dei debiti verso controllate, la posta è non parificabile, dovendosi riqualificare l’operazione come indebitamento. Parimenti non parificabili sono le poste patrimoniali che non espongono immobilizzazioni e crediti cartolarizzati. La decisione di parifica non incide sulla potestà legislativa regionale, ma fornisce dati corretti che alimentano il ciclo di bilancio ai sensi del principio di continuità.

Il Fatto

La Regione Liguria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2024, comprensivo di conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. La gestione di competenza ha chiuso con accertamenti di entrata per circa 6,04 miliardi e impegni di spesa per circa 6,13 miliardi; il risultato di amministrazione è positivo per 896 milioni, con parte disponibile di circa 7 milioni.

Il Procuratore regionale ha chiesto la sospensione del giudizio su un capitolo di spesa, la non parificabilità di alcune poste e la rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità su una norma regionale in materia di incarichi esterni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro del giudizio muovendo dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, che richiama gli artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214/1934. Il controllo non si esaurisce nel confronto con le leggi di bilancio, ma si estende alla regolarità contabile delle scritture e alla conformità ai fatti amministrativi e negoziali sottostanti.

Il nucleo della decisione riguarda la cessione degli immobili di proprietà della Regione e delle aziende sanitarie liguri ad ARTE Genova, destinata a copertura del disavanzo sanitario 2011. La Sezione rileva che la posta dello stato patrimoniale passivo non espone l’importo di euro 66.047.196,67 e che l’operazione va riqualificata come indebitamento. Sul punto la decisione richiama le precedenti parifiche, che già avevano prescritto l’adeguata rappresentazione contabile, rimasta inadempiuta.

Analoga conclusione vale per le poste dell’attivo: non sono esposti euro 13.979.708,93 a titolo di immobili cartolarizzati, alla voce immobilizzazioni materiali, e euro 52.067.487,74 a titolo di crediti cartolarizzati, alla voce attivo circolante. Da qui l’esclusione delle relative poste dalla parifica.

La Sezione non accoglie invece le richieste del Procuratore regionale. Quanto al capitolo relativo ad ARPAL, rileva che le risorse del fondo sanitario sono state destinate a finanziare spese riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza, in conformità alla normativa regionale e al DPCM 12 gennaio 2017; la questione di legittimità costituzionale è quindi ritenuta non necessaria. Sulla retribuzione del Capo di Gabinetto nessun impegno risulta imputato al rendiconto. Quanto al capitolo dei Commissari, la prospettata non conformità del provvedimento non riverbera effetti sulla rappresentazione contabile e sulla decisione di parifica, ferme restando le eventuali responsabilità.

La decisione approva quindi la relazione allegata, elaborata ai sensi dell’art. 41 del r.d. n. 1214/1934, con le osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e i suggerimenti di riforma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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