Riliquidazione pensione militari con aliquota 2,44% e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 61 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al personale militare cessato dal servizio con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va determinata applicando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con il correttivo ricavato dalla legge n. 335/1995. Il coefficiente di rendimento annuo è pari al 2,44%, ottenuto ponendo a denominatore il numero di anni fissato dalla legge per l’accesso al sistema misto, cioè diciotto anni meno un giorno. Il criterio è stato affermato in funzione nomofilattica dalle Sezioni riunite della Corte dei conti. L’avvenuta riliquidazione della pensione secondo tale aliquota, con pagamento degli arretrati, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente, militare appartenente alla Guardia di Finanza dal 1983, è in quiescenza dal febbraio 2021 ed è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva di quattordici anni e sette mesi, quindi inferiore alla soglia dei diciotto anni.

Previa diffida, ha proposto ricorso chiedendo la riliquidazione della pensione per la quota retributiva secondo i criteri dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44%, e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo che, in ossequio alle pronunce delle Sezioni riunite e alle proprie circolari attuative, la pensione era già stata riliquidata con l’aliquota richiesta e che il pagamento degli arretrati e degli accessori era avvenuto con la rata di dicembre 2024, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto inquadrato la questione: individuare la normativa applicabile alla quota retributiva della pensione mista dei militari cessati con oltre venti anni di anzianità contributiva e con meno di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995. Nel caso concreto l’anzianità era addirittura inferiore ai quindici anni.

La Corte richiama espressamente le sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti in funzione nomofilattica n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/PRES-SEZ, intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale. Secondo tale indirizzo è applicabile l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con un correttivo ricavato dalla disciplina pensionistica del 1995.

Il correttivo consiste nel porre a denominatore il numero di anni che la legge n. 335/1995 fissa per l’assoggettamento al sistema misto, cioè diciotto anni meno un giorno. Da tale operazione deriva il coefficiente di rendimento di 2,44% annuo, calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni, inferiore a diciotto, maturati al 31 dicembre 1995.

Su questa base il giudice ha verificato la sopravvenuta soddisfazione della pretesa. L’INPS ha attestato la riliquidazione nei termini indicati e ha depositato in atti il provvedimento satisfattivo, con pagamento degli arretrati. Il conseguimento del bene giuridico richiesto rende inammissibile ogni ulteriore pronuncia di condanna.

Il collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese legali sono state compensate, tenuto conto delle pronunce delle Sezioni riunite in sede di nomofilachia e dell’adozione del provvedimento di riliquidazione. Nulla per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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