Interdittiva a cascata: necessaria attualità del pericolo di condizionamento (Cons. Stato n. 10199 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia cosiddetta a cascata, che estende a un’impresa le controindicazioni accertate a carico di altra impresa, si regge su due elementi ugualmente necessari: la sussistenza di rapporti qualificati tra le due compagini e l’idoneità di tali rapporti a fare da ponte rispetto a vettori di mafiosità tuttora presenti nell’impresa contaminante e pericolosamente attivi. Quando l’impresa è colpita per la prima volta in via derivata, l’onere di dimostrare, secondo la logica indiziaria tipica della misura preventiva, l’attualità e la concretezza del pericolo di condizionamento incombe interamente sulla Prefettura, non essendovi alcun precedente provvedimento che lo abbia accertato nei suoi confronti. La significativa sfasatura temporale tra i fatti sintomatici di contiguità e l’adozione della misura derivata deve essere colmata sul piano indiziario. L’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 ammette la misura solo in presenza di un effettivo, ancorché mediato, fenomeno infiltrativo.
Il Fatto
La Prefettura di Modena adotta in data 21 agosto 2024 un provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 nei confronti di una società di costruzioni, in riscontro a richieste di comunicazione antimafia. La prognosi infiltrativa si costruisce sui legami societari e parentali tra l’amministratrice unica e un’altra compagine già destinataria di interdittiva nel 2020, a sua volta derivata da quella emessa nel 2014 nei confronti di una terza società.
La società impugna il provvedimento davanti al TAR per l’Emilia Romagna, che con sentenza n. 268/2025 respinge il ricorso. Propone quindi appello, deducendo la tardività del procedimento e, soprattutto, la mancanza di attualità del quadro indiziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo sulla tardività. L’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 prevede un termine per la conclusione della procedura di contraddittorio, ma la sentenza appellata si fonda sull’assenza di un termine perentorio: l’appellante non argomenta in tal senso e la censura non scalfisce la statuizione. Quanto all’utilità dell’istruttoria, essa va valutata ex ante, non sulle risultanze.
Il cuore della decisione è il motivo sull’attualità del pericolo, che è accolto. La Corte ricostruisce la figura dell’informativa a cascata: essa presuppone che il potenziale inquinante dell’impresa originariamente interdetta abbia un’attuale attitudine espansiva, tale da coinvolgere l’impresa collegata. Il rapporto diventa il veicolo di penetrazione della influenza mafiosa.
La Corte distingue nettamente due situazioni. Se l’impresa è già stata colpita da un provvedimento interdittivo, può plausibilmente richiedersi una prova in positivo della dissoluzione del pericolo. Se invece l’impresa è colpita per la prima volta in via derivata, l’onere probatorio fa interamente capo alla Prefettura, che deve fornire elementi indiziari dell’attualità e concretezza del pericolo.
Questo onere è tanto più pregnante quando tra i fatti sintomatici, risalenti al 2014, e la misura a cascata sussiste una sfasatura di circa un decennio. Nel caso concreto, i rapporti commerciali sono pregnanti tra alcune società coinvolte, ma praticamente inesistenti tra l’originaria società interdetta e la ricorrente. Manca la prova che il pericolo esondi dalle strutture a carico delle quali fu riscontrato.
Il doppio scarto — orizzontale, per l’interposizione di una società nella catena indiziaria, e verticale, per la risalenza dei fatti — rivela la carenza motivazionale. L’appello è accolto e il provvedimento interdittivo è annullato, con assorbimento delle ulteriori doglianze e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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