SCIA non veritiera e potere inibitorio oltre il termine di sessanta giorni (Cons. Stato n. 10197 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA affetta da dichiarazioni non veritiere non produce alcun effetto e non determina alcun consolidamento in capo al privato. Il vincolo di assoluta veridicità delle affermazioni che corredano la segnalazione è presupposto indefettibile perché la fattispecie sia produttiva di effetti. Ne consegue che l’amministrazione conserva intatto il proprio potere inibitorio, esercitabile anche oltre il termine di sessanta giorni, una volta accertata la carenza dei requisiti minimi prescritti. Le norme edilizie sulle altezze minime, dirette alla cura di interessi pubblici di rilevante spessore, sono dotate di spiccata rigidità e ammettono deroghe solo se espressamente previste dalla fonte positiva.

Il Fatto

La società ricorrente presenta il 15 dicembre 2015 una SCIA per l’attività ricettiva stagionale presso una struttura alberghiera, corredandola di dichiarazione di conformità edilizia dei locali, tra cui le camere ricavate nel sottotetto. Il Comune riscontra la segnalazione, chiede integrazioni documentali e, all’esito, dispone un sopralluogo. L’accertamento evidenzia che i vani del sottotetto non rispettano l’altezza minima di metri lineari 2,70 prescritta dal regolamento edilizio comunale per gli edifici situati oltre i mille metri di altitudine.

Con ordinanza del 9 agosto 2016 l’amministrazione inibisce l’uso delle camere. Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso, ravvisando la violazione del termine di cui all’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e l’improprio esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e difetto di bilanciamento degli interessi. Il Comune appella.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene fondato il gravame e rovescia l’impostazione del primo giudice. Il punto di partenza è il coinvolgimento procedimentale del privato: la nota con cui l’amministrazione ha riscontrato la segnalazione delineava già la questione poi confluita nel contenzioso e richiedeva le opportune integrazioni; il sopralluogo si è svolto alla presenza dei rappresentanti della società. L’iter istruttorio risulta pertanto rispettoso del contraddittorio.

Nel merito, la Corte ribadisce che le norme sulle altezze minime degli edifici sono espressione di interessi pubblici di rilievo, connessi alla salubrità, all’igiene e all’aero-illuminazione degli interni. Da ciò deriva la loro spiccata rigidità, superabile solo mediante deroghe espressamente previste dalla fonte positiva. Su questa base opera il richiamo alla giurisprudenza amministrativa: quando il legislatore introduce strumenti di semplificazione, quali la d.i.a. o il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie produca effetti sono la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione (richiamate le decisioni del Consiglio di Stato nn. 3263/2010, 1210/2006, 2774/2015 e 2799/2021).

Applicando il principio, la Corte rileva che la SCIA presentata recava apposita dicitura circa la conformità edilizia, smentita dall’accertamento tecnico non contestato. Non convince la tesi difensiva secondo cui la soglia applicabile sarebbe quella di metri lineari 2,10 prevista per i Comuni montani dalla legge regionale abruzzese: tale misura riguarda il recupero a fini residenziali dei sottotetti esistenti, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, né vi è prova di interventi di recupero ai sensi della norma. La prescrizione regolamentare, quindi, non contrasta con la legge regionale, che opera come misura di agevolazione settoriale e non è estensibile a fattispecie diverse.

In quanto fondata su dichiarazioni non veritiere, la segnalazione non poteva produrre alcun effetto: il Comune manteneva integro il proprio potere inibitorio, anche oltre il termine di sessanta giorni. La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del motivo, secondo cui la non veridicità sarebbe argomento nuovo: la SCIA non veritiera assume rilievo oggettivo di per sé, per impedire qualsiasi consolidamento, e il provvedimento inibitorio risulta correttamente motivato sui dati di fatto accertati. Quanto all’art. 21-nonies, la partecipazione effettiva al procedimento rende l’atto finale conforme ai requisiti per provvedere in autotutela.

Assorbiti i restanti profili, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione dell’andamento complessivo della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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