Autotutela esecutiva su bene indisponibile e distacco acqua termale dopo concessione scaduta (TAR Toscana n. 119 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza della concessione avente ad oggetto uno stabilimento termale comunale, qualificato come bene del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, cod. civ., legittima l’amministrazione all’esercizio dell’autotutela esecutiva ex artt. 823 e 828 cod. civ. per riacquisire il possesso del compendio occupato sine titulo. I presupposti di urgenza e indifferibilità non costituiscono requisiti di legge del potere di autotutela possessoria, né rileva il pregiudizio economico lamentato dall’ex concessionario, trattandosi di posizione non tutelata dalle norme codicistiche a fronte dell’interesse dell’ente alla destinazione pubblica del bene. Le formalità della diffida ex art. 21-ter legge n. 241/1990 sono soddisfatte dall’ordine di riconsegna volontaria contenuto nell’ordinanza, con espressa previsione dell’esecuzione coattiva in caso di inottemperanza; la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ. è estranea ai provvedimenti amministrativi. È invece devoluta al giudice ordinario la domanda di accertamento e rivendicazione della proprietà dei beni mobili e delle attrezzature, involgendo un diritto soggettivo.

Il Fatto

Con convenzione rep. n. 1377 del 29 aprile 1998, modificata dal contratto rep. n. 1750 del 30 novembre 2005, il Comune concedeva a una società l’uso degli stabilimenti termali “Casa Boccella” e “Jean Varraud” e la derivazione di acqua termale per la piscina dell’immobile alberghiero. La concessione, ventennale, era prorogata fino al 30 giugno 2021.

Scaduto il titolo, il Comune avviava il procedimento di autotutela esecutiva e con ordinanza dirigenziale ingiungeva lo sgombero e la riconsegna del complesso, fissando il rilascio e preannunciando l’esecuzione coattiva. Seguivano la presa in possesso degli stabilimenti, il distacco dell’alimentazione di acqua termale alla piscina dell’albergo e una nota di preavviso di rigetto dell’istanza di nuova concessione di derivazione. La società impugnava l’ordinanza con ricorso, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento della proprietà delle attrezzature e della titolarità delle autorizzazioni sanitarie, nonché il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato. Quanto alla domanda di rivendicazione e accertamento della proprietà dei beni mobili, il Tribunale ha condiviso l’eccezione di difetto di giurisdizione: oggetto della controversia è la titolarità dominicale di attrezzature e arredi, cioè un diritto soggettivo. Non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva, neppure quella dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm., poiché il thema decidendum non è il rapporto concessorio ma le vicende patrimoniali successive alla sua scadenza. Le parti sono rimesse al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure di violazione degli artt. 823 e 828 cod. civ. Il complesso termale è bene del patrimonio indisponibile destinato a servizio pubblico essenziale. La società, già concessionaria, deteneva l’immobile sine titolo dopo la scadenza. L’amministrazione ha motivato l’intervento con la volontà di mantenere l’uso pubblico del bene e di individuare un nuovo concessionario, dopo che le procedure di evidenza pubblica erano andate deserte.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui i poteri di autotutela possono esercitarsi anche sui beni del patrimonio indisponibile e il fattore tempo non incide sulla illecita sottrazione alla destinazione. L’art. 823 e 828 cod. civ. non contemplano l’urgenza tra i presupposti del potere, né tutelano l’occupante senza titolo: rileva solo l’interesse dell’ente alla destinazione pubblica. Insussistenti il difetto di istruttoria e lo sviamento di potere, avendo l’amministrazione dato conto delle ragioni del rigetto delle controproposte della società.

Quanto al distacco dell’acqua termale, la relativa nota ha valore meramente ricognitivo: l’art. 6 del contratto autorizzava l’utilizzo della risorsa esclusivamente fino alla scadenza, intervenuta il 30 giugno 2021. Venuto meno il titolo, la società non era più legittimata a fruirne, avendo peraltro presentato nuova istanza di concessione.

Infondati anche i motivi sulla mancanza di titolo esecutivo e di diffida: la spedizione in forma esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ. riguarda i provvedimenti giurisdizionali e gli atti notarili, non quelli amministrativi; le formalità dell’art. 21-ter legge n. 241/1990 sono soddisfatte dall’ordine di riconsegna volontaria con avviso di esecuzione coattiva. La domanda risarcitoria ex art. 30 cod. proc. amm. è stata respinta per carenza di prova del danno, dell’elemento soggettivo e del nesso causale; respinta anche la domanda sulla titolarità delle autorizzazioni sanitarie, non coltivata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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