Informativa interdittiva antimafia sorretta da quadro indiziario complessivo e non atomistico (TAR Calabria n. 1244 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia può fondarsi su un quadro indiziario complessivo, valutato in prospettiva non atomistica, dal quale emerga un giudizio probabilistico di condizionamento dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata. La legittimità del provvedimento prefettizio va accertata alla luce delle risultanze istruttorie esistenti al momento della sua adozione, in funzione cautelare e preventiva. L’eventuale ammissione al controllo giudiziario sopravvenuta non incide sul sindacato di legittimità dell’informativa e non elide l’interesse al ricorso. Il potere di scegliere tra interdittiva e misura collaborativa è riservato all’amministrazione, mentre il giudice amministrativo ne verifica solo la logicità e la non manifesta infondatezza, senza sindacato sostitutivo. Il provvedimento comunale di cessazione dell’attività ha natura conseguenziale e vincolata rispetto all’interdittiva.
Il Fatto
La società ricorrente è insorta avverso l’informativa interdittiva antimafia con cui la Prefettura di Catanzaro ha attestato la sussistenza di infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, tendenti a condizionare le scelte della compagine societaria, nonché avverso il successivo provvedimento comunale di cessazione immediata dell’attività e chiusura dei locali.
Prima dell’adozione del provvedimento la società ha presentato istanza di accesso agli atti, non assentita, osservazioni scritte e audizione personale. La ricorrente ha articolato dieci motivi, contestando la violazione del contraddittorio, il difetto di motivazione sul mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa e la carenza degli elementi indiziari, oltre all’illegittimità dell’ordinanza comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui l’informativa costituisce una misura preventiva che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e si fonda su elementi sintomatici e indiziari. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla logicità della valutazione, espressione di ampia discrezionalità.
Quanto alla pretesa violazione del contraddittorio, il Tribunale ha respinto il motivo rilevando che l’operazione di polizia richiamata nel provvedimento definitivo è citata esclusivamente ad colorandum, per evidenziare la presenza della cosca sul territorio. Si tratta di un elemento marginale e anodino rispetto alla decisione, sicché la mancata indicazione nella comunicazione di avvio non assume rilevanza.
Nel merito degli elementi indiziari, il Collegio ha ritenuto che l’interdittiva si fondi su un ampio compendio di risultanze, valutate globalmente e non atomisticamente. Rilevano la costituzione della nuova società appena sette mesi dopo l’interdizione della precedente, l’identità della sede legale, la cessione di arredi e locali con pagamento solo parziale, l’inversione dei ruoli tra i soggetti coinvolti e l’assunzione del precedente datore di lavoro. L’incensuratezza dell’amministratore non è ostativa, essendo egli considerato soggetto interposto e, proprio per questo, formalmente impregiudicato.
Il Tribunale ha inoltre precisato che sia l’ammissione al controllo giudiziario della precedente società, sia quella della ricorrente, sono elementi sopravvenuti e non incidono sulla valutazione del quadro istruttorio “fotografato” dal Prefetto. Interdittiva e controllo giudiziario sono istituti autonomi che possono condurre a esiti divergenti.
Infine, quanto alla scelta della misura, è stata ritenuta congrua la motivazione sulla natura strutturale del condizionamento, che rende recessive le misure di self cleaning adottate. Il provvedimento comunale di cessazione dell’attività ha natura conseguenziale e vincolata, essendo sufficiente il richiamo all’informazione interdittiva. Il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
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